Dl Carceri, ok dalla Camera. Da sconti pena a espulsione stranieri

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ROMA (Public Policy) – Ampliamento dell’affidamento in prova, sconto di pena ulteriore – ogni sei mesi – per buona condotta (tranne per mafiosi e omicidi), obbligo del braccialetto elettronico per i domiciliari, nei permessi o nell’affidamento in prova. E ancora: espulsione per i detenuti stranieri come sconto degli ultimi due anni di pena, introduzione del reato di ‘piccolo spaccio’ e istituzione del Garante dei detenuti.

Sono queste le norme principali contenute nel decreto Carceri licenziato oggi dall’Assemblea di Montecitorio, dopo un ritorno in commissione Giustizia (che inizialmente non lo aveva modificato) e l’ostruzionismo della Lega e del M5s con i circa 120 ordini del giorno, di cui circa 75 sono stati messi in votazione allungando i tempi. Sul provvedimento il Governo ha posto la questione di fiducia, che l’Aula ha votato a maggioranza martedì sera. Per il Pd le norme contenute nel dl danno “più diritti ai detenuti ma soprattutto misure per sfoltire le carceri”. Secondo i partiti della maggioranza il decreto “è una risposta all’Europa dopo la sentenza Torreggiani che ha condannato l’Italia” per il sovraffollamento carcerario. Secondo Lega e M5s, invece, il decreto è uno “svuota carceri”, “un indulto mascherato”.

BRACCIALETTO ELETTRONICO OBBLIGATORIO
Tra le nuove misure c’è anche il braccialetto elettronico, che viene incentivato, prevedendone l’obbligo di applicazione per i domiciliari, nei permessi o nell’affidamento in prova. I magistrati saranno obbligati a presentare delle motivazioni nei casi in cui decideranno di non adottare l’uso del braccialetto.

LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE
Tra le norme contenute c’è la liberazione anticipata speciale (misura temporanea che scadrà tra 2 anni), con la quale si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 45 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva – si legge in una nota di palazzo Chigi – “comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi”. Dunque, si legge ancora, “non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti”.

NO LIBERAZIONE ANTICIPATA PER MAFIOSI E OMICIDI
Esclusi dalla liberazione anticipata speciale lo sconto di pena di 75 giorni, invece degli attuali 45, per ogni semestre di detenzione – i detenuti per reati di mafia, omicidio, violenza sessuale, estorsione. Modifiche che portano la firma della presidente della commissione Giustizia Donatella Ferranti (Pd) e del M5s e votate anche da M5s e Lega, che però hanno abbandonato la commissione per protesta contro il tempo ristrettissimo a disposizione per le modifiche.

RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI
Per i tossicodipendenti, sarà introdotto lo ‘spaccio dilieve entità’, con detenzione da 1 a 5 anni e pene pecuniarie, con l’obiettivo di ridurre il numero dei detenuti per droga. “L’attenuante di lieve entità – si legge nella relazione tecnica al dl – nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo”. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità.

AFFIDAMENTO IN PROVA
Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni. Si rafforzano inoltre i poteri d’urgenza del magistrato di sorveglianza.

DETENZIONE DOMICILIARE
Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi. Restano ferme le esclusioni già previste per i delitti gravi o per altre particolari circostanze (ad esempio, la possibilità di fuga o la tutela della persona offesa).

RIMPATRIO STRANIERI
Potranno essere espulsi dal territorio italiano, come conto degli ultimi due anni di pena, tutti quei detenuti immigrati che abbiano commesso reati contravvenzionali. In commissione il relatore David Ermin aveva presentato un emendamento con il quale venivano ampliate le pene che possono essere scontate con l’espulsione. Per gli stranieri, sono infine previste misure più semplici per l’identificazione in carcere, allo scopo di facilitare l’espulsione.

GARANTE DEI DETENUTI
Viene istituito presso il ministero della Giustizia il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. “Compito del Garante nazionale – si legge nella relazione – è vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri e nei Cie. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria”. Ogni anno il Garante trasmette al Parlamento una relazione sull’attività svolta. Dal decreto non viene previsto nessuna risorsa economica per il finanziamento delle attività del Garante.

RECLAMI DAVANTI AL GIUDICE
In ultimo, il decreto amplia la platea di destinatari dei reclami in via amministrativa e prevede maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria.(Public Policy)

SOR