Cosa prevede il dlgs sullo scambio di quote gas serra

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ROMA (Public Policy) – Modifica della definizione di ‘gestore’, al fine di perfezionare ed estendere il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Dunque con gestore si intenderà la persona che “gestisce e controlla” un impianto e non che lo “detiene”. È quanto prevede la bozza del decreto legislativo, di cui Public Policy ha preso visione, in tema di scambio di quote di gas serra.

Il provvedimento modifica il dlgs 30 del 2013, per sanare la procedura di infrazione aperta dall’Unione europea per il non conforme recepimento della direttiva 1001 del 2008. Sempre in tema di definizioni e di campo di applicazione, il dlgs – rispetto al settore aereo – modifica la definizione di “operatore aereo amministrato dall’Italia“, che non sarà più vincolata esclusivamente alla presenza dell’operatore nell’elenco pubblicato annualmente.

La definizione corretta introdotta con il nuovo dlgs fa riferimento, invece, al possesso di una licenza valida rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac). In questo modo, la quantità di emissioni provenienti dal trasporto aereo saranno per la maggior parte attribuiti all’Italia in un dato lasso temporale. (Public Policy) SOR

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