FEMMINICIDIO, LE NOVITÀ DAL TESTO APPROVATO IN PARLAMENTO /SCHEDA

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FEMMINICIDIO, LE NOVITÀ DAL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA /SCHEDA

(Public Policy) – Roma, 11 ott – Il Senato ha approvato il decreto legge Femminicidio/Sicurezza senza modifiche al testo. A favore hanno votato Pd, Pdl e Sc. Sono usciti dall’Aula non partecipando al voto Sel, M5s e Lega. Al voto è seguito un breve applauso. Ora il decreto, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sarà legge.

IERI IL VIA LIBERA DALLA CAMERA
(Public Policy) – Roma, 10 ott – Il decreto legge Femminicidio/Sicurezza passa alla Camera con 343 voti favorevoli. Ecco le novità introdotte dal decreto così come modificato dalla Camera. Per la prima volta lo Stato riconosce la violenza domestica dandone una definizione all’articolo 3: “Si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Si considera violenza anche un solo atto compiuto tra le mura di casa.

Cioè è stata modificata in commissione la definizione che inizialmente prevedeva solo “atti non episodici” ma allo stesso tempo si è introdotto l’aggettivo “grave” che nel decreto non c’era. Il testo interviene poi sui reati di maltrattamenti e stalking e riconosce aggravanti quando sono commessi da mariti, partner, fidanzati o ex. Nel caso dello stalking si persegue anche quello online e viene riconosciuta l’aggravante generica della violenza assistita dal minore di anni 18. Quest’impostazione del decreto, così come gli altri punti della norma, sono mutuati dalla convenzione di Istanbul sulla violenza domestica che il Parlamento ha ratificato a giugno.

IRREVOCABILITÀ DELLA QUERELA
Si rafforza la protezione della vittima prevedendo l’obbligo di informarla su ogni misura cautelare o di allontanamento presa nei confronti del suo aggressore. È confermata l’irrevocabilità della querela per stalking che però si può ritirare nel processo o davanti al pm per i casi meno gravi. Rimane irrevocabile per minacce reiterate e con armi.

Si cancella la segnalazione anonima così come il controllo del violento con l’uso di braccialetti elettronici, spetterà al giudice decidere se ce n’è la necessità. Viene confermato l’arresto in flagranza obbligatorio per stalking e maltrattamenti, e l’allontanamento da casa. Tutti questi provvedimenti presi da polizia o carabinieri devono essere confermati dal Gip. Nel caso di ammonimento per uno stalker il questore sarà obbligato a ritirare il porto d’armi, mentre per i maltrattamenti in famiglia il questore con l’ammonimento può decidere la pena accessoria della sospensione della patente di guida.

Si introducono – sempre seguendo le norme contenute nella convenzione di Istanbul – modalità protette nei processi per le testimonianze: minori e donne vittime di abusi possono ricorrere alla video testimonianza. I tribunali dovranno quindi attrezzarsi con paraventi e sale apposite. Inoltre, i processi per questi tipi di reati di genere avranno priorità ‘assoluta’ sugli altri, e le indagini preliminari dovranno chiudersi entro un anno. Si estende a tutte il gratuito patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito (la ratio è di scollegare la situazione della donna da quella del marito) e nei casi di separazione, se ci sono violenze nella coppia, il giudice di pace sarà competente solo per lesioni lievi.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LE VITTIME STRANIERE
All’articolo 4 si estende il permesso di soggiorno per le vittime di tratta anche a coloro che sono subiscono violenza domestica, slegandolo così dal permesso del marito. Per il rilascio del permesso dovrà sempre essere acquisito il parere del giudice, che come per il permesso per le vittime della tratta, dovrà deciderne la durata.

IL PIANO ANTIVIOLENZA
L’articolo 5 prevede il Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere che comprende una serie di azioni di prevenzione di comportamenti violenti, rivolti a cambiare atteggiamenti e a difendere le donne, creando una rete di aiuto costituita dai centri antiviolenza e dalle case rifugio. Azioni del piano, che è finanziato per quest’anno da 10 milioni, sono: “Sensibilizzare gli operatori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere”, “adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione”, inserimento in ogni ciclo scolastico programmazione didattica sul tema, garantire la formazione di tutte le professionalità (medici, giudici, forze dell’ordine) che vengono a contatto con questo tipo di violenza, raccogliere i dati sul fenomeno, promuovere lo sviluppo di centri di recupero per gli uomini violenti. Sempre all’articolo 5 si prevede il rafforzamento delle case rifugio stanziando 10 milioni quest’anno, 7 il prossimo e altri 10 per il 2015.

LE NORME SULLA SICUREZZA: DAI FONDI UE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Gli articoli dopo il 5 riguardano altre norme del codice penale. Per questa ragione, in particolare le opposizioni, hanno parlato di decreto Sicurezza piuttosto che Femminicidio e ne hanno criticato la caratteristica “omnibus”. L’articolo 6 si occupa dell’anticipazione dei fondi comunitari per le regioni del sud che rientrano nel Pon, di stipendi di esercito, polizia e della stradale. Per i primi due si stanzia la spesa di 6 milioni per quest’anno, per i secondi si cancella il massimale previsto per legge, la contrattazione degli stipendi sarà libera.

Si proroga fino al 30 giugno 2016 l’arresto in flagranza differita per le manifestazioni sportive, compresi gli stadi, mentre è stata tolto l’emendamento sui risarcimenti alle aziende che operano per la costruzione del Tav, dopo la bocciatura della commissione Bilancio. L’emendamento è stato sostituito da un ordine del giorno, approvato in Aula. Sono inserite nuove aggravanti: per le rapine nei confronti degli over 65 e nei casi di “minorata difesa”, per il furto di rame, con pene da uno a sei anni, e per le frodi informatiche con sostituzione d’identità digitale, con pene da 2 a 6 anni; è soppressa la parte, inizialmente prevista dal decreto, che prevede la responsabilità degli enti, delle persone giuridiche.

Si introduce poi un articolo che specifica quali sono gli oggetti pirotecnici vietati, salvando alcune categorie. La disposizione si applicano a quelle aziende che operano nel settore e sono state autorizzate nel 2010. Si legifera anche in tema di Protezione civile, con la proroga delle emergenze a 180 giorni più altri 180 e si affidano ai commissari delegati per la Protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infine le Province: l’articolo che posticipava il commissariamento e quindi delineava una soluzione di cancellazione è stato stralciato in commissione. Sono fatti salvi gli atti dei commissari adottati in base al decreto 214 del 2011. (Public Policy)

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