ROMA (Public Policy) – Eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. È questo l’obiettivo di un disegno di legge al Senato che prevede la ratifica e l’esecuzione dell’accordo tra Italia e Cina firmato a Roma il 23 marzo scorso, durante la visita del presidente della Repubblica Popolare, Xi Jinping, nel nostro Paese.
La scorsa settimana il provvedimento, presentato in Parlamento poco prima della pausa estiva dall’ex ministro degli Esteri del Governo Conte 1, Enzo Moavero Milanesi, è stato incardinato nella commissione Esteri di Palazzo Madama, con la relazione di Vito Petrocelli (M5s).
Il provvedimento, come riferito da Petrocelli, intende porsi quale “aggiornamento dell’attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali, ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell’ambito dell’Ocse, ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazionale“.
Vediamo, nel dettaglio, il contenuto dell’accordo, che si compone di trenta articoli e di un protocollo:
IMPRESE ITALIANE IN CINA
L’obiettivo principale è quello di “consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei”, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.
Più in dettaglio, l’intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare Irpef, Ires e Irap, disciplinando le modalità di tassazione dei redditi immobiliari, il regime di imponibilità degli utili delle imprese e anche di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale.
Nel particolare, per i redditi immobiliari viene stabilito il criterio “per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni”.
Sugli utili di impresa, invece, si prevede che siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza di una stabile organizzazione. Ai fini dell’attribuzione dei redditi, la stabile organizzazione viene considerata come “entità separata ed indipendente”.
Disciplinate, ancora, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni, royalties), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente.
Come emerge dalla relazione illustrativa “le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (da dove derivano i pagamenti di tali redditi) sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi dell’Ue maggiormente comparabili all’Italia, quali Francia, Germania, Regno Unito e Spagna“. Sotto questo profilo, quindi,” gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitors europei”.
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti e lavoro subordinato e quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società, da attività artistiche e sportive, da pensioni e remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche.
Forme di esenzione temporanee, poi, sono previste a beneficio di studenti (o apprendisti), professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati. Prevista, poi, una regola di carattere generale: un reddito che non è disciplinato dall’accordo è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato. Presente anche una norma antielusiva, per “combattere l’abuso del trattato da parte dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali”.
Presenti, infine, un principio di non discriminazione, una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell’accordo e norme ad hoc per lo scambio di informazioni fra le autorità.
PROTOCOLLO
Il Protocollo annesso all’Accordo è composto da 6 paragrafi con altre disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.
DDL RATIFICA
Il disegno di legge di ratifica, infine, si compone di 4 articoli. Per quanto concerne gli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento son valutati in circa 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.