Atto Ue sugli Ogm, il parere della commissione Igiene

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ROMA (Public Policy) – Valutare bene se tra la scelta dell’opting-out sulla questione Ogm (ovvero la rinuncia di un Paese Ue ad adottare una certa regola decisa dall’Unione) e il periodo consentito per esaurire le scorte esistenti, non ci sia contraddizione; idem per il termine dilatorio di tre mesi per l’adozione o l’attuazione delle misure di divieto o limitazione da parte degli Stati membri.

È quanto si legge nel parere (dato alla commissione Agricoltura) sull’Atto comunitario sull’uso di alimenti geneticamente modificati, da parte della commissione Igiene al Senato. Il parere è stato votato da tutti i gruppi, con l’astensione di Forza Italia e del gruppo dei fittiani (Conservatori e riformisti).

Osservazioni favorevoli, dunque, ma con alcuni rilievi. “La proposta – si legge infatti – appare conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che essa amplia il ventaglio di motivi in base ai quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare sul proprio territorio (opting-out) l’impiego di Ogm e di alimenti e mangimi geneticamente modificati”.

La proposta “appare conforme anche al principio di proporzionalità, poiché l’azione proposta si limita, per contenuto e forma, a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”. E inoltre “mira a estendere la normativa già introdotta per le coltivazioni di Ogm dalla direttiva Ue 2015/412“.

Per questo la commissione Igiene chiede esclusivamente di “valutare la congruità della proposta nella parte in cui essa stabilisce che, in caso di esercizio della facoltà di opting-out, gli Stati membri debbano prevedere un periodo ragionevole durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti dei prodotti che potevano essere lecitamente utilizzati in precedenza”, anche perché “va considerato che la sussistenza di motivi ‘imperativi’, che giustifica l’adozione delle misure di limitazione o divieto da parte del singolo Stato, potrebbe in alcuni casi ostare alla concessione del periodo di tolleranza in questione”.

E ancora: “Occorre” inoltre “valutare la congruità della proposta in riferimento al termine dilatorio di tre mesi per l’adozione o l’attuazione delle misure di divieto o limitazione da parte degli Stati membri (decorrente dalla data di presentazione alla Commissione del progetto di misure), posto che potrebbero sussistere motivi ‘imperativi’ tali da far apparire necessaria la immediata operatività delle misure”. (Public Policy) GAV