Camera, cosa contiene la bozza di riforma del regolamento

0

ROMA (Public Policy) – Dalla decadenza dalla carica di vicepresidenti ai deputati che entrino a far parte di un gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione fino alla modifica del numero prescitto di deputati, che passa da 20 a 14, per costituire un gruppo parlamentare o per presentare una questione pregiudiziale o una mozione.

Il testo di riforma del regolamento della Camera predisposto dai relatori, Simone Baldelli (Fi) e Emanuele Fiano (Pd), per adeguare la normativa interna al taglio dei parlamentari prevede numerose novità in materia di formazione dei gruppi, contributi e decadenza dalle cariche interne.

Vediamo più da vicino le riforme proposte, nella bozza presa in visione da Public Policy:

GRUPPI PARLAMENTARI 

Oltre al nuovo numero prescritto (14) per costituire un gruppo a Montecitorio entro 4 giorni dalla prima seduta, la bozza di regolamento prevede che oltre tale termine sia ammessa la costituzione di gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico gruppo parlamentare, sempre di almeno 14 elementi, e “che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni”. Sarà comunque consentita nel corso della legislatura la costituzione di gruppi risultanti da fusione di gruppi precedenti.

C’è, in ogni caso, una deroga al limite numerico di 14 per il primo anno, purché il gruppo “rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera  dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno 20 circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi”. In caso di coalizione di liste, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista.

Serviranno, invece, almeno 7 deputati per formare una componente all’interno del gruppo Misto, con una deroga a 3 nel caso in cui vi sia un partito o un movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni a Montecitorio proprie liste di candidati, “conseguendovi l’elezione di almeno un deputato”. Solo per le minoranze linguistiche si potrà scendere a 2 componenti. La composizione interna del Misto, comunque, influirà sulle dotazioni economiche assegnate, che saranno determinate in base alla consistenza delle componenti politiche.

continua – in abbonamento

IAC