Catasto, via libera al dlgs sulle commissioni censuarie, primo passo della riforma

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ROMA (Public Policy) – Una commissione censuaria centrale a Roma composta da 25 componenti più uno e 21 supplenti e 103 commissioni locali (coincidenti più o meno con i capoluoghidi provincia) composte da 6 membri effettivi e sei supplenti, tutte suddivise ognuna in tre sezioni: per il catasto urbano, per il catasto dei terreni e per la revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Questo il perimetro delineato dal dlgs sulle Commissioni censuarie, il primo atto della riforma del catasto disposta dalla Delega fiscale, che oggi vede la luce con l’ok definitivo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento, primo tassello per la più lunga e articolata riforma del catasto, è stato varato dal governo il 20 giugno come primo atto di attuazione della Delega fiscale. Ha poi affrontato due passaggi in Parlamento, dove le commissioni Finanze di Camera e Senato ne hanno chiesto diverse modifiche (quasi tutte accolte ad eccezione delle forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale) ed è quindi arrivato oggi al varo definitivo. Vediamo ora in sintesi le principali novità del provvedimento.

COMMISSIONI LOCALI: PROSPETTI TARIFFE, REVISIONE ESTIMI – Le commissioni locali esamineranno e approveranno, entro un mese, i quadri delle qualità e classi dei terreni, i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione e i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane. Inoltre concorreranno alla revisione del catasto terreni e d quello edilizio urbano: per quanto riguarda la revisione generale degli estimi, la decisione dovrà essere ratificata dalla commissione centrale.

60 GIORNI DI TEMPO PER VALIDARE GLI ESTIMI Viene ampliato a sessanta giorni il lasso temporale previsto nel quale le commissioni censuarie locali, nell’ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono a validare le funzioni statistiche.

LA COMMISSIONE CENTRALE CURA I RICORSI In materia di catasto urbano e dei terreni la commissione centrale decide, entro tre mesi, sui ricorsi contro le decisioni delle commissioni censuarie locali sui prospetti delle classi di immobili e terreni e delle relative tariffe d’estimo. Inoltre, nel caso di revisione generale delle tariffe di estimo, ratifica le variazioni e le decisioni delle commissioni. La commissione centrale può anche sostituirsi, su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, alle commissioni censuarie locali che non adottino, entro i termini, le decisioni di loro competenza. Le stesse commissioni invece, se non si riuniscono o non deliberano, possono essere sciolte e sostituite dal presidente del Tribunale.

RICHIESTA RIESAME ESTESO A COMUNI E ASSOCIAZIONI Non solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche i Comuni interessati, le associazioni di categoria “maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del ministero dell’Economia e delle finanze”, potranno chiedere alla commissione censuaria centrale il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d’estimo. Questa una modifica introdotta nel testo su richiesta del Parlamento. (Public Policy)

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VIC