ROMA (Public Policy) – Il contributo complessivo erogabile alle cooperative giornalistiche, a imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da coop, a fondazioni o enti senza fini di lucro (per un periodo limitato a 5 anni), a enti senza fini di lucro che editano quotidiani o periodici il cui capitale è interamente detenuto da essi stessi, non può superare il 50% dei ricavi dell’impresa.
Lo stabilisce una bozza di decreto legislativo, preso in visione da Public Policy, che prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Il dlgs, attuativo della legge sull’editoria dello scorso ottobre, è stato approvato dall’ultimo Cdm. Uno dei punti cardini del provvedimento è l’articolo 8 che contiene i criteri di calcolo del contributo.
Si stabilisce intanto che per i soggetti che possono godere del contributo (come detto, cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti e, per cinque anni, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro) possono essere ammessi al rimborso alcuni costi connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata.
Come: costo per i dipendenti fino a un massimo di 120mila euro e di 50mila annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, pubblicista, web master e altra figura tecnica assunti con contratto indeterminato; costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell’anno di riferimento; costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione e il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo del trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento.
continua –in abbonamento
FRA