Cosa prevede il testo unificato sullo Ius Scholae

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ROMA (Public Policy) – Riformare la disciplina vigente in materia di cittadinanza, la legge 91 del 1992, introducendo “una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae, con una scelta di fiducia non solo negli stranieri che vogliono integrare i loro figli, ma nel lavoro della comunità didattica, nella dedizione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti che in classe costruiscono la nostra Repubblica e insegnano i valori della nostra Costituzione”.

È questo l’obiettivo indicato da Giuseppe Brescia (M5s), relatore in commissione Affari costituzionali alla Camera (di cui è presidente) della riforma della cittadinanza, nella proposta di testo unificato depositato la scorsa settimana in I commissione.

Vediamo il contenuto della proposta che, come chiarito dal relatore in sede di presentazione del testo, non comprende il cosiddetto ius soli.

COMPLETAMENTO CICLO SCOLASTICO IN ITALIA

La proposta prevede che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro i 12 anni di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente per almeno 5 anni nel nostro Paese “uno o più cicli scolastici” possa acquistare la cittadinanza italiana, attraverso una dichiarazione di volontà di entrambi i genitori da fare entro il compimento dei 18 anni.

Volendo poi, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, “l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza”. Se non provvedono i genitori, invece, si prevede che lo straniero acquisti la cittadinanza “se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età“.

La pdl Brescia prevede anche l’inserimento di un nuovo articolo, il 23-bis, nel testo della legge del 1992. Oltre a stabilire che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori, si dispone anche che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, “la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza” basato sullo ius scholae, “indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto”.

Se l’ufficiale di anagrafe è inadempiente sull’obbligo di informazione, si sospendono i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

“SCELTA ORIENTATA AL PRAGMATISMO”

Durante la presentazione della proposta di testo base, Brescia ha rilevato come l’obiettivo del testo unificato basato sullo ius scholae “sia quello di procedere nella direzione del pragmatismo, con una modifica puntuale” alla disciplina vigente “che permetta di compiere un importante passo in avanti nel campo dei diritti, dei doveri e dell’integrazione”.

Il relatore ha anche chiarito che il dibattito in commissione potrà certamente includere anche “l’opportunità di modificare, sempre in maniera puntuale, le disposizioni in materia di ius sanguinis per i nati all’estero“, dato che “l’impianto attuale non sembra garantire un vero radicamento sociale con il nostro Paese”, incoraggiando invece “la ricerca di avi, anche lontani nel tempo, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia”. (Public Policy) IAC