ROMA (Public Policy) – Avviare forme strutturate di cooperazione tra le forze armate per “consolidare le rispettive capacità difensive, nell’intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza per quanto riguarda la lotta all’immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali”.
È questo l’obiettivo principale contenuto nel ddl, approvato la scorsa settimana dalla Camera e ora giunto all’esame del Senato, che ratifica ed esegue l’accordo di cooperazione in materia di difesa tra Italia e Niger, uno dei Paesi più militarizzati dell’Africa per ragioni di lotta al terrorismo e per la prevenzione delle migrazioni in Europa. L’accordo è stato sottoscritto a Roma il 26 settembre 2017 e siglato, per l’Italia, dall’ex ministro della Difesa Roberta Pinotti.
Vediamo il contenuto dell’accordo.
In primis si stabilisce che che le amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi ministeri della Difesa e che le eventuali consultazioni potranno avvenire alternativamente in Italia e in Niger.
Per quanto concerne le modalità di cooperazione nel campo dell’industria della difesa, si prevedono numerose attività: scambi di visite di delegazioni civili e militari e di esperienze tra esperti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa; scambio di personale di formazione e di relatori e di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici; seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organismi civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; visite di navi o velivoli militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e il sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa.
In materia di giurisdizione si prevede che il personale ospitato risponda secondo la legge di quello ospitante per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Con la precisazione, però, che se il personale ospitato sia coinvolto in eventi per cui la legislazione della parte ospitante preveda l’applicazione della pena capitale o, anche congiuntamente, di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l’ordinamento giuridico della parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate. E, se irrogate, non saranno eseguite.
L’articolo 5 prevede ancora che, in caso di danni causati, il risarcimento sarà garantito previo accordo tra le parti.
Uno dei punti centrali dell’accordo, nel campo dell’industria della difesa, è l’elenco delle categorie di armamenti su cui poter avvire una “possible cooperazione”. Si va dalle navi costruite per uso militare ad aeromobili ed elicotteri militari e sistemi aerospaziali; da carri armati a bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri.
Saranno ancora compresi: polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici, materiali speciali blindati per uso militare e specifici per l’addestramento.
In particolare l’accordo prevede che il reciproco approvvigionamento potrà avvenire con operazioni dirette o tramite società private autorizzate dai rispettivi governi. L’eventuale riesportazione del materiale acquisito verso altri paesi, tuttavia, potrà essere effettuato solo con il “preventivo benestare della parte cedente”.
Per quanto riguarda il trattamento di informazioni, documenti, materiali, e atti classificati, si specifica che il trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza e che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’accordo. Ulteriori aspetti di sicurezza non sanciti esplicitamente sono rinviati alla stipulazione di un accordo di sicurezza ad hoc. Le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le parti, attraverso i canali diplomatici.
L’entrata in vigore delle norme è rinviata alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali di recepimento nel proprio ordinamento. Prevista, infine, la facoltà di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa nel rispetto delle procedure nazionali. (Public Policy) IAC