PARERE: ALCUNE NORME COMPLICANO E HANNO ATTUAZIONE LONTANA
(Public Policy) – Roma, 12 lug – Il dl efficienza energetica
“complica le norme invece di semplificarle”, alcune
disposizioni come i nuovi edifici ‘a energia quasi zero’
“avranno attuazione in un tempo lontano”, ci sono dei
rimandi a decreti interministeriali che non si capisce
quando dovranno essere applicati.
Queste le principali osservazioni avanzate dal Comitato per
la legislazione della Camera sul decreto su ecobonus e bonus casa,
già approvato dal Senato e ieri approdato nelle commissioni
Finanze e Attività produttive di Montecitorio.
Il Comitato, in particolare, chiede di sopprimere
l’articolo 17 bis, introdotto da un emendamento approvato in
Aula al Senato a prima firma Cinzia Bonfrisco del Pdl, in
merito ai requisiti di impianti termici.
ALCUNI ARTICOLI COMPLICANO LA NORMATIVA
Il Comitato per la legislazione, però, osserva prima di
tutto che il decreto, in alcuni suoi punti, complica le
norme vigenti invece di semplificarle e va a ricarlare
regolamenti da poco emanati. Si legge ad esempio nel parere:
“Il decreto-legge, secondo una modalità di produzione
legislativa non pienamente coerente con le esigenze di
stabilità, certezza e semplificazione della legislazione
all’articolo 4, comma 1, laddove ridefinisce gli adempimenti
previsti dal testo previgente dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 192 del 2005 al fine di prevedere l’adozione
di decreti interministeriali in luogo di decreti del
presidente della Repubblica, interviene a modificare la
procedura per il calcolo delle prestazioni energetiche degli
edifici, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del regolamento attuativo della
disposizione nel testo previgente”.
NORME SU COESIONE SOCIALE RELEGATE A UN COMMA
Il Comitato fa anche notare come le norme sulla Cassa
integrazione siano relegate nel decreto in un comma
dell’articolo 21, ovvero l’articolo che riguarda le
coperture.
Si legge nel parere: “Da ultimo, si segnala che –
a discapito di un’agevole comprensione dei contenuti del
decreto – gli articoli del decreto-legge non risultano
raggruppati in partizioni di livello superiore e che le
disposizioni ‘in materia di coesione sociale’ pur trovando
indicazione sia nel titolo che nel preambolo del
decreto-legge, risultano tuttavia sprovviste di una propria
e autonoma evidenziazione nel corpo del testo, essendo
contenute al comma 1 del dell’articolo 21, rubricato
‘Disposizioni finanziarie'”.
DISPOSIZIONI ATTUATE LONTANO NEL TEMPO
Altro punto rilevato dal Comitato per la legislazione è che
alcune norme del dl efficienza energetica hanno
un’attuazione lontana nel tempo. È il caso, si legge nel
parere, delle “disposizioni contenute all’articolo 5, comma
1, capoverso 4-bis, comma 1, che detta disposizioni in
materia di nuovi edifici ‘ad energia quasi zero’ che
troveranno attuazione a partire dal 2018 per gli edifici
pubblici e dal 2021 per tutti gli edifici di nuova
costruzione, recando conseguentemente termini distanziati
nel tempo anche ai fini dell’adozione della normativa
attuativa”.
“Troveranno inoltre applicazione a decorrere dal 9 luglio
2015 – si legge ancora nel parere – le disposizioni
contenute all’articolo 6, comma 1, capoverso articolo 6,
comma 6, ultimo periodo; in relazione alle succitate
disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito,
previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del
1988, della ‘immediata applicabilità’ delle misure disposte
dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e
urgenza del provvedimento”.
SOPPRIMERE MODIFICA SENATO SU IMPIANTI TERMICI
Il Comitato per la legislazione in particolare chiede di
sopprimere l’articolo 17 bis, introdotto dal Senato, che
modifica la normativa sui requisiti degli impianti termici.
Nel parere del Comitato si legge: “Sia valutata la
soppressione dell’articolo 17-bis che, in relazione alla
definizione dei requisiti degli impianti termici, incide
sulle disposizioni contenute all’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 412 del
1993, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerlo e
previo coordinamento interno al testo – si valuti di
riformularlo nel senso di autorizzare il Governo ad
integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria in
questione mediante un atto avente la medesima forza”.
L’articolo 17 bis, di Cinzia Bonfrisco del Pdl e approvato
dall’Aula di Palazzo Madama, stabilisce che dal 31 agosto
2013 gli impianti termici siano “collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente”. Lo stesso articolo però prevede una deroga a
questa norma nei casi in cui:
“Si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica
dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore
individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna
collettiva ramificata; l’adempimento dell’obbligo risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o
comunale; il progettista attesta e assevera l’impossibilità
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto”.
COORDINARE LE NORME
Il Comitato per la legislazione chiede inoltre di
verificare “il coordinamento interno e l’impatto
sull’ordinamento vigente della complessa procedura per la
definizione delle modalità di applicazione della metodologia
di calcolo delle prestazioni energetiche”. (Public Policy)
VIC