DL FARE, DA MEDIAZIONE A CONCILIAZIONE: LE MODIFICHE SULLA GIUSTIZIA /SCHEDA

0

DL FARE, DA MEDIAZIONE A CONCILIAZIONE: LE MODIFICHE SULLA GIUSTIZIA

(Public Policy) – Roma, 16 lug – Modifiche all’istituto
della mediazione; aumento da 37 a 67 dei magistrati
dell’ufficio del massimario; conciliazione non più
obbligatoria: queste le maggiori modifiche al dl Fare
apportate tra ieri sera e stanotte nelle commissioni
Bilancio e Affari costituzionali della Camera.

Il Governo è invece stato costretto a ritirare, dopo le
contestazioni di Lega, M5s e Pd, l’emendamento più
‘controverso’, ovvero quello, anticipato da Public Policy,
che punta a eliminare i limiti agli incarichi
extragiudiziari fuori residenza per il primo presidente e
presidente aggiunto della Corte di cassazione, i presidenti
delle Corti di appello ed i procuratori generali.

OK EMENDAMENTO GOVERNO AUMENTO MAGISTRATI MASSIMARIO
È stato approvato l’emendamento del Governo che dispone un
aumento, da 37 a 67 dei magistrati dell’ufficio
del massimario e del ruolo, che potranno avere compiti di
assistenti di studio. Salta quindi l’ipotesi, nel dl Fare,
di inserire nell’organico della Corte di Cassazione un
magistrato assistente di studio con autonoma funzione.

La modifica prevede che, per velocizzare le cause
civili, nei primi cinque anni, il primo presidente della
Corte di Cassazione possa destinare almeno la metà dei
magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo
alle sezioni civili con i previsti compiti di assistenti di
studio. Questi non potranno comunque prendere parte alla
deliberazione o esprimere il voto sulla decisione.

NORME SU PG IN CASSAZIONE NON SOLO PER NUOVI PROCEDIMENTI
Approvato anche il terzo emendamento del Governo sul limite
della presenza dei pm nei giudizi civili nella Corte di
Cassazione: novità estesa a tutte le udienze fissate dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del dl Fare, e non solo ai nuovi
procedimenti.

GIUDICI AUSILIARI
Novità anche per la nomina di giudici ausiliari. Potranno
essere nominati: magistrati onorari, che non esercitino più
ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro
funzione per almeno 5 anni e che siano a riposo da non più
di tre anni al momento della presentazione della domanda; i
professori universitari in materie giuridiche di prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più
di tre anni al momento di presentazione della domanda; gli
avvocati anche se cancellati dall’albo da non più di tre
anni al momento di presentazione della domanda; i notai
anche se a riposo da non più di tre anni al momento di
presentazione della domanda.

MODIFICHE SULLA PIANTA ORGANICA DEI GIUDICI AUSILIARI
Novità anche per la pianta organica dei giudici ausiliari.
Viene disposto che ‘entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del ministro della
Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura
ed i Consigli degli Ordini Distrettuali, è determinata la
pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con
l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di
appello. La pianta organica è determinata tenendo conto
delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna
Corte, cui può essere assegnato un numero di posti
complessivamente non superiore al numero di quaranta per
ciascuna Corte’.

Prima il dl Fare recitava: ‘Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto
del ministero della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, è determinata la pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con
l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di
appello, un numero di posti non superiore al dieci per
cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso
ciascuna Corte di appello’.

Viene anche disposto che a parità di titoli sono
prioritariamente nominati coloro che hanno minore età
anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo.

FORMAZIONE UFFICI GIUDIZIARI
Cambiano anche le regole per i corsi di formazione negli
uffici giudiziari. Si dispone che possano accedervi i
laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata
almeno quadriennale, che abbiano riportato una media di
almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto
privato, diritto processuale civile, diritto commerciale,
diritto penale, diritto processuale penale, diritto del
lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non
inferiore a 105/110 (prima era 102/110)e che non abbiano
compiuto i trent’anni (prima erano ventotto anni), possono
accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di
formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i
tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza
e i tribunali per i minorenni (nel testo originario erano
solo i tribunali e le Corti di appello con le seguenti).

Altri emendamenti approvati dalle commissioni questa notte
dispongono che, se ‘non è possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti si
riconosce preferenza, a parità di requisiti, ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea’.

È stata inoltre inserita una spesa ‘non superiore a 400
euro’ per l’acquisto di dotazioni strumentali informatiche
per le necessità di cui al quarto periodo.

CONCILIAZIONE NON PIÙ OBBLIGATORIA
La conciliazione, inoltre, non sarà più obbligatoria. Nel
dl Fare c’era scritto ‘il giudice, nella prima udienza,
ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare
alle parti una proposta transattiva o conciliativa’.

Grazie a due emendamenti approvati nelle commissioni
Bilancio e Affari Costituzionali, viene ora invece disposto
che il giudice non ‘deve’ formulare ma ‘formula alle parti
ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al
valore della controversia ed alla esistenza di questioni di
facile e pronta soluzione di diritto’.

È stato inoltre eliminato il capoverso che disponeva che
‘il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice,
senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal
giudice ai fini del giudizio’.

Nella nuova formulazione si dispone anche che ‘la proposta
di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione od
astensione del giudice’.

ELIMINATO ARTICOLO SU FORO DELLE SOCIETÀ CON SEDE ESTERA
È stato poi abrogato l’articolo 80 del dl Fare che
disponeva: ‘Per tutte le cause civili nelle quali è parte,
anche nel caso di più convenuti ai sensi dell’articolo 33
del codice di procedura civile, una società con sede
all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi
secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative
speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono
inderogabilmente competenti’.

MODIFICHE SULLA MEDIAZIONE
Modifiche sono state inserite anche in merito alla
mediazione. Emendamenti approvati hanno disposto che ‘la
domanda di mediazione relativa alle controversie è
presentata mediante deposito di un’istanza presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente
per la controversia. In caso di più domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti
all’organismo territorialmente competente presso il quale è
stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data del deposito
dell’istanza’.

Si dispone anche che ‘ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo
che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi
avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione
degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano
la conformità dell’accordo alle norme imperative e
all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo
allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
decreto del presidente del tribunale, previo accertamento
della regolarità formale e del rispetto delle norme
imperative e dell’ordine pubblico’.

Infine si dispone che ‘nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per
l’organismo di mediazione’. (Public Policy)

VIC