DL FARE, IL CENTRO STUDI DELLA CAMERA: NORME GENERICHE E SOVRAPPOSIZIONI

0

DL FARE

(Public Policy) – Roma, 9 lug – Un decreto, quello del
Fare‘, caratterizzato da “genericità” di molte
disposizioni, da misure che intervengono in ambiti già
presenti in decreti molto recenti, e da sovrapposizioni
normative. Il giudizio arriva dal centro studi della Camera
dei deputati, che ha approntato un dossier sul provvedimento
‘cardine’ del Governo per rilanciare l’economia, in esame
alle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio
di Montecitorio.

Una prima irregolarità riscontrata dagli esperti della
Camera riguarda la forma stessa del disegno di legge di
conversione, “non corredato né della relazione sull’analisi
tecnico normativa (Atn), né della relazione sull’analisi di
impatto della regolamentazione (Air)”. Manca dunque la
documentazione prevista dai regolamenti interni (una
direttiva del presidente del Consiglio e un Dpcm del 2008).

PRECEDENTI DECRETI SUGLI STESSI ARGOMENTI
Numerose misure del Dl Fare, scrivono i tecnici della
Camera, “intervengono su materie già oggetto, in tempi
recenti, di altri provvedimenti d’urgenza”. Il dossier fa
l’esempio degli interventi per l’Agenda digitale, che
seguono quelli del Dl 70 del 2011 (il dl sviluppo del
Governo Berlusconi) e i due decreti sviluppo del Governo
Monti (83 e 179 del 2012).

Un articolo (il 25, comma 1) attua una norma del Dl 216 del
2011, che disciplina la mancata adozione (poi avveratasi)
dello Statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Sull’istituzione (mai avvenuta) dell’Agenzia
sono intervenuti, dal 2011, ben 5 decreti e 2 leggi.

Poi il Dl Fare interviene, nell’art. 46, su Expo 2015.
L’evento milanese, che secondo il premier Enrico Letta sarà
uno dei volani fondamentali per il rilancio dell’economia
del Paese, è stata oggetto, segnala il Centro studi, di
numerosi decreti legge, ultimo il Dl Emergenze approvato il
21 giugno scorso.

NORME NON ATTINENTI GLI OBIETTIVI DEL DECRETO
Il centro studi della Camera parla del Dl Fare come un
provvedimento “vasto e complesso”, che prevede tre tipi di
intervento: per la crescita economica; di semplificazione;
per l’efficienza del sistema giudiziario.

Ci sono però misure, si legge nella relazione, che non
riguardano questi ambiti. In particolare i tecnici della
Camera segnalano la norma che (all’art. 36 comma 1) prevede
una disciplina transitoria da applicare nelle more del
completamento del riordino di Inps e Inail; quella sul
riconoscimento del servizio prestato presso le Pubbliche
amministrazioni di Stati dell’Unione europea; quella che
interviene ad esonerare dal conto annuale le spese sostenute
dagli enti locali competenti per l’organizzazione di Expo
Milano 2015. Non riguarda gli ambiti del Dl Fare, per il
Centro studi, neanche la misura che modifica la disciplina
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato.

NORME TROPPO GENERICHE
Vari passaggi, segnala il Centro studi, contengono norme
solo descrittive. Ad esempio quando all’art. 9 comma 2 si
dice che per evitare procedure europee di infrazione sui
fondi comunitari, lo stato può sostituirsi agli enti
territoriali intervenendo “in via di sussidiarietà”.

Altre norme sono “prive di qualsiasi portata innovativa
nell’ordinamento”, oppure “meramente ricognitive della
normativa vigente” che viene spesso richiamata, dicono i
tecnici della Camera, utilizzando espressioni come “fermo
restando”, “salva”, o “resta fermo quanto previsto”. Queste
formule “ricorrono nel testo oltre trenta volte e spesso
costituiscono oggetto esclusivo delle novelle”. Alcune norme
del ddl di conversione sono poi “volte a indicare le
finalità o il contesto in cui si situano le norme”.

Ci sono poi molti rinvii generici alla normativa vigente.
Come al comma 1 dell’art. 19 che richiama genericamente
“altri atti di consenso comunque previsti dalla normativa
vigente”. Alcune disposizioni invece derogano implicitamente
dalla normativa. C’è per esempio una norma che istituisce
tirocini formativi non retribuiti presso i tribunali e le
corti d’appello, che deroga da quanto previsto dalla legge
92 del 28 giugno 2012, che prevede invece per i tirocinanti
una “congrua indennità”. Altri rinvii normativi, si legge
ancora nel dossier, “sono effettuati in forma imprecisa o
errata”.

SOVRAPPOSIZIONI CON LEGGI RECENTI
Ci sono misure del Dl Fare appena trattate in altri
provvedimenti. All’art. 41, comma 2, segnala il Centro studi
della Camera, il provvedimento interviene sull’applicazione
del regolamento sulle terre e rocce da scavo, in modo
analogo all’art. 8 bis del Dl emergenze, convertito in legge
il 21 giugno scorso.

Poi: al comma 6 dello stesso articolo si assegna al
ministro dell’Ambiente la facoltà di nominare commissari ad
acta per gli impianti di smaltimento rifiuti in Campania. É
una funzione che si sovrappone a quanto disposto dal dl 196
del 2010, viene assegnata al presidente della Regione la
facoltà di nominare commissari straordinari. Inoltre, la
durata degli stessi commissari è stata appena prorogata nel
dl Emergenze, da 24 a 36 mesi.

In generale, si legge ancora nella relazione, il Dl Fare
“contiene disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto
di altri provvedimenti, all’interno dei quali dovrebbero
essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in
modo ordinato le materie in questione; in altri casi,
infine, si sovrappone alle previgenti normative,
riproducendone e talvolta integrandone il contenuto, senza
però disporre l’abrogazione delle suddette discipline o,
comunque, nell’assenza di un adeguato coordinamento“.(Public
Policy)

LEP