DL SVILUPPO BIS, LE NOVITÀ DEL SENATO SULLE ASSICURAZIONI

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GLI EMENDAMENTI APPROVATI ALLA COMMISSIONE INDUSTRIA AL SENATO

(Public Policy) – Roma, 30 nov – Il decreto Sviluppo bis
(n.179 del 2012) è in conversione al Senato. È stato
assegnato alla commissione Industria che ne sta esaminando
il testo in sede referente. Ecco le modifiche approvate
all’articolo 21, sul contrasto delle frodi assicurative e 22
sulla tutela del consumatore e concorrenza.

FRODI IN CAMPO ASSICURATIVO
Per favorire la prevenzione delle frodi l’articolo 21
affida a Ivass (Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo) alcuni
compiti. L’emendamento 21.3 a prima firma di Fioroni (Pd),
chiede che l’Istituto si occupi nella sua relazione annuale,
non solo delle iniziative intraprese dalle imprese di
assicurazioni, ma stili una classifica, cioè formuli “i
criteri e le modalità di valutazione delle imprese di
assicurazione in relazione all’attività di contrasto delle
frodi”. I risultati devono essere resi pubblici.
Una modifica proposta da Enzo Ghigo, capogruppo Pdl in
commissione Industria, Fioroni (Pd), Germontani (Api-Fli) e
Paravia (Pdl) in quattro diversi emendamenti approvati
(21.11, 21.12, 21.13, 21.14) stabilisce di innalzare da due
a cinque giorni non festivi il tempo disponibile per le
assicurazioni di valutare i danni sugli oggetti, in caso di
incidente.

TACITO RINNOVO DELLE POLIZZE
Il decreto Sviluppo bis modifica la possibilità di tacito
rinnovo delle pratiche assicurative. Due modifiche proposte
da Fioroni (Pd, 22.1, 22.4) prevedono che i contratti di
assicurazione possano anche durare più di un anno
(diversamente dall’iniziale formulazione che prevedeva la
durata di 12 mesi). Inoltre si specifica che la società
assicuratrice deve almeno trenta giorni prima della scadenza
della polizza, avvisare l’assicurato e far valere il
contratto scaduto per ulteriori 15 giorni.

IL CONTRATTO BASE
Belisario e Lannutti (Idv, il primo presidente del gruppo
Idv al Senato, emendamento 22.15) hanno ottenuto che il
contratto base di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile, istituito dal decreto, deve essere
formulato dal ministero dello Sviluppo, sentite non solo le
rappresentanze dei lavoratori del settore ma anche delle
associazioni dei consumatori. Il Pd con Fioroni si è fatto
promotore di un emendamento simile (22.16). Il ‘contratto
base’ di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per veicoli a motore e natanti, contiene le clausole
minime, è articolato secondo classi di merito e tipologie di
assicurato, definisce i casi di riduzione del premio e di
ampliamento della copertura.

RINNOVI VIA INTERNET
Una modifica presentata da Ghigo, capogruppo Pdl, cancella
la possibilità di rinnovare per via telematica i contratti
assicurativi e di procedere a pagamenti online
(22.33)
FORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
L’articolo 22 al comma 9 si occupa della formazione degli
intermediari assicurativi. È l’Invass che deve fare un
regolamento sul tema e dovrà “riunificare e armonizzare la
disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi,
tecnologici e professionali riguardanti la formazione e
l’aggiornamento”, inoltre si occuperà di requisiti dei
soggetti formatori e delle piattaforme di e-learning.
Una modifica approvata e presentata trasversalmente con
quattro diversi emendamenti uguali nella formulazione
(22.33-22.37), riguarda la definizione di attività
finanziaria contenuta nel decreto legislativo n.141 del 2010
che modifica il Testo unico bancario. Gli emendamenti,
presentati da Bonfrisco e Ghigo (Pdl), Germontani (Api-Fli)
e Fioroni e altri (Pd) escludono dall’esercizio di agenzia
in attività finanziaria della “promozione e collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione”
iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi.

DIRITTO DI ASSICURAZIONE
Il decreto Sviluppo bis interviene anche sulla lunghezza
del pagamento dei premi delle assicurazioni. L’articolo 22
comma 14 allunga il tempo della prescrizione, da due a dieci
anni degli “altri diritti” che derivano dalle polizze
assicurative, modificando l’articolo 2952 del codice civile.
Ma quattro emendamenti bipartisan simili riportano da dieci
a due anni i tempi di prescrizione con esclusione delle
polizze vita. Gli emendamenti sono a prima firma di Ghigo
(Pdl), Fioroni (Pd), Germonati (Api-Fli), Paravia (Pdl).

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA
Si stabilisce, con un emendamento Pd (Fioroni, 22.75), che
l’Ivass si occupi anche di snellire le procedure
burocratiche andando verso una maggiore informatizzazione.
“L’Ivass provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
alla definizione di misure di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare
riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e
della modulistica nei rapporti contrattuali fra imprese
assicurative, intermediari e clientela, favorendo le
relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica
certificata, la firma digitale, i pagamenti elettronici e
online”. L’Istituto deve ogni anno presentare una relazione
al Parlamento sulle iniziative prese e la loro efficacia.

ASSICURAZIONE SU MUTUI E FINANZIAMENTI
Un’ altra modifica chiesta e ottenuta dal Pd
(22.76)riguarda i contratti di assicurazione dei mutui e
altri contratti di finanziamento, “per i quali sia stato
corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto
dall’assicurato”. Nel caso di estinzione anticipata del
mutuo o del finanziamento, e del trasferimento, le
assicurazioni devono rendere la parte del premio pagata
relativa al periodo residuo. Possono trattenere per sé le
spese amministrative a condizione che siano previste nel
contratto. Le spese, però precisa l’emendamento “non devono
essere tali da costituire un limite alla portabilità dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso
di rimborso”. La novità si applica ai contratti anche già
stipulati.

LAP