DL SVILUPPO BIS, START-UP: BONUS PER CHI ASSUME LAVORATORI QUALIFICATI /SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 6 dic – Assunzioni scontate del 35%
per le start-up sul “personale altamente qualificato”.
Contratti per lavori a tempo determinato e semplificazione
per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni. A
stabilirlo è il maxiemendamento al ddl di conversione del dl
Sviluppo bis, su cui il Senato ha votato la fiducia
stamattina. Vediamo cosa è stato cambiato.

COSTO DEL LAVORO RIDOTTO
Il maxiemendamento aggiunge l’articolo 27 bis “Misure per
l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale
nelle start-up innovative”. Sul personale altamente
qualificato, infatti, le start-up avranno riconosciuta una
riduzione del 35% sul costo del lavoro, anche per le
assunzioni con contratto di apprendistato. Il bonus sarà
spendibile sotto forma di credito d’imposta e ha limite
massimo di 200 mila euro annui.

Il bonus in questione è già operativo, ed è quello previsto
dal primo dl Sviluppo approvato a giugno (n. 83/2012), per
le assunzioni a tempo indeterminato di personale con
dottorato di ricerca oppure di laurea magistrale in ambito
tecnico o scientifico.

Il bonus si applicherà attraverso due modalità
semplificate: con l’accesso al credito al personale
qualificato assunto a tempo indeterminato e sarà concesso in
via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la
quota riservata a quelle interessate dal sisma del 20 e 29
maggio 2012.

SEMPLIFICAZIONE PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Sempre con l’articolo 27 bis il maxiemendamento stabilisce
la non applicazione di alcune disposizioni (commi 8, 9 e 10
dell’articolo 24 del dl Sviluppo, “Misure urgenti per la
crescita del Paese”) ai fini della concessione del credito
d’imposta. Inoltre, la domanda per l’accesso al credito
dovrà essere “redatta in forma semplificata”.

LAVORO A TERMINE
Cambiano le norme sui contratti a termine per le startup
(art. 28, commi 2 e 3). Si tratta delle disposizioni che
danno libera facoltà di assumere a termine, a patto che le
assunzioni siano destinate allo svolgimento di attività
inerenti all’oggetto sociale della società.

Le assunzioni potranno avere una durata massima di 36 mesi.
Dopo, sarà data la possibilità di siglare un ulteriore
contratto a termine a patto che la stipula avvenga presso la
direzione territoriale del lavoro competente.

Rimangono in vigore i contratti a tempo determinato
inferiori a sei mesi previsti dalla legge ordinaria, e
vengono inclusi quelli a prestazione occasionale.

DAL 30% AL 20% LA SPESA PER RICERCA E SVILUPPO
Infine, la modifica dell’articolo 25 abbassa dal 30 al 20%
la soglia di spesa per ricerca e sviluppo che le start-up
devono raggiungere.

Inoltre si specificano quali queste spese possono essere:
“sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e
sviluppo, quelle relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi
di incubazione forniti da incubatori certificati,
i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprietà intellettuale,
termini e licenze d’uso”.(Public Policy)

SOR