Dlgs Rifiuti, le novità dopo il via libera del Cdm

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ROMA (Public Policy) – Approvato mercoledì in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema in esame contiene una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi, rispettivamente, nei titoli I e II della Parte IV del Codice dell’ambiente, e nel titolo III della medesima Parte IV, in relazione alla gestione di particolari categorie di rifiuti.

Vediamo nel dettaglio le principali novità del provvedimento, rispetto allo schema inzialmente presentato.

RESPONSABILITÀ ESTESA

Confermata anche nell’impianto definitivo del decreto, la disciplina della responsabilità estesa del produttore (Epr – Extended Producer Responsibility). Questo, al fine precipuo di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di Epr anche su istanza di parte. Tale esclusione – spiega la relazione illustrativa –  è volta a “evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari”. Si provvede poi chiarire meglio l’ambito di applicazione nonché a precisare che sono fatte salve le discipline di Epr  previste dalla disciplina degli imballaggi (titolo II del Codice) e da quella relativa alla gestione di particolari categorie di rifiuti (titolo III del Codice).

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI 

Novità sul fronte della classificazione dei rifiuti. Verranno inclusi tra quelli urbani, i rifiuti accidentalmente pescati, ovvero raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca,  in base a quanto previsto dalla legge Salvamare, e così pure i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività di impresa. Disposizione quest’ultima che si rende necessaria per consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali. Tra i rifiuti speciali, vengono inclusi quelli i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, senza eccezione per quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali (contenuta nella bozza iniziale). Così anche i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, per cui si conferma la normativa vigente.

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VAL