EDILIZIA, PROPOSTA PT: ISTITUIRE FASCICOLO DEL FABBRICATO

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(Public Policy) – Roma, 23 nov – E’ stata stampata alla
Camera, e quindi a breve verrà presumibilmente incasellata
nei lavori parlamentari, la proposta di legge per
l’istituzione del fascicolo del fabbricato a firma dei
deputati di Popolo e Territorio Michele Pisacane, Francesco
Saverio Romano, Giuseppe Ruvolo e Pippo Gianni, recentemente
passato nelle file del Pdl.

La proposta punta a dotare qualsiasi stabile, pubblico o
privato, di un fascicolo del fabbricato che tenga traccia di
qualsiasi intervento sull’edificio e sul suo stato,
estrinsecandone le varie componenti statiche,
impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura.
Il fine del fascicolo del fabbricato, più volte proposto
anche in passato e in particolare negli anni ’90, è tentare
di tenere sotto controllo lo stato degli stabili in Italia,
intervenire lì dove è necessario ed evitare disastri come
quelli che si sono ad esempio verificati recentemente in
Puglia, con il crollo di palazzine e la morte di diverse
persone.

Come si legge nella premessa della proposta di legge, il
fascicolo del fabbricato deve contenere i documenti relativi:
a) all’identificazione dell’immobile;
b) ai vincoli urbanistici ed edilizi;
c) ai titoli abilitativi;
d) ai tempi di esecuzione delle opere;
e) ai dati dimensionali;
f) alla descrizione dei requisiti cogenti e volontari con
descrizione delle soluzioni adottate;
g) agli operatori che a diverso titolo hanno partecipato al
processo edilizio;
h) ai controlli effettuati e da effettuare nel tempo dei
vari componenti strutturali, impiantistici e di rifinitura.

FASCICOLO COME CARTA D’IDENTITÀ DELL’EDIFICIO
I deputati che hanno presentato la proposta di legge
sottolineano che “il fascicolo del fabbricato dovrà avere
valore certificativo e non una valenza puramente descrittiva.
Il fascicolo del fabbricato rappresenta, quindi, la carta
di identità di un edificio già esistente, ovvero un unico
documento comprendente le certificazioni, le autorizzazioni,
i pareri e i collaudi richiesti dalla Pubblica
amministrazione per ogni fabbricato pubblico e privato
ubicato nel territorio nazionale, nel quale è dichiarato lo
stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato
stesso nonché delle aree e dei manufatti di pertinenza”.

MA CHI FA I LAVORI E CHI PAGA?
All’articolo 4 della proposta di legge è scritto: “Con
regolamento, adottato con decreto del ministro dello
Sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e le
modalità di compilazione, di custodia e di aggiornamento del
fascicolo del fabbricato, sia per gli immobili esistenti
alla medesima data di entrata in vigore, sia per le nuove
costruzioni, nonché le modalità di costituzione e di
aggiornamento delle banche di dati comunali di cui
all’articolo 3, comma 2”.

Nella presentazione si legge: “La documentazione esistente
viene raccolta da un tecnico abilitato, iscritto al
rispettivo ordine o collegio professionale, il cui compito è
quello di svolgere una vera e propria attività di indagine e
di collazione documentale a costi convenzionalmente
stabiliti. Il professionista, con l’opera prestata, assevera
la ricorrenza della documentazione compresa nel fascicolo,
ne descrive lo stato di conservazione e detta informazioni
utili per la programmazione di tutte quelle manutenzioni
necessarie per mantenere efficiente l’immobile in tutte le
sue componenti”.

Si legge ancora: “Correlativamente, è adeguata la
previsione di un compenso convenzionale, anche forfettario,
che il proprietario o committente concorda con il tecnico
abilitato per la predisposizione del fascicolo. Inoltre, la
legge nazionale potrebbe prevedere altre formule connesse a
provvidenze o ad agevolazioni, atte a sveltire la
predisposizione del fascicolo del fabbricato per gli edifici
a più alto rischio e a incentivare formule collaborative da
parte dei tecnici degli enti territoriali o scelti dagli
stessi. Infine, è necessario considerare che la legge non
ammette interventi e opere generalizzati sugli edifici di
qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti,
al fine di evitare oneri eccessivi per le condizioni
economiche dei proprietari, devono essere proposti solo in
caso di evidente, indifferibile e inevitabile necessità, se
del caso con graduazione dei rimedi da apportare”. (Public
Policy)