ROMA (Public Policy) – Modificare l’articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, prevedendo l’esclusione di tale rito speciale per delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Come in caso di devastazione, saccheggio e strage, omicidio aggravato o nelle ipotesi aggravate di sequestro di persona.
È questa la maggiore novità contenuta nel disegno di legge in materia di giudizio abbreviato approvata la scorsa settimana dall’aula di Palazzo Madama, in cui è stato confermato il testo licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 6 novembre.
Il provvedimento, di cui si attende dunque la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ai fini dell’entrata in vigore delle previsioni contenute, si compone di 5 articoli.
INAMMISSIBILITÀ RICHIESTA RITO SPECIALE
Tra le altre novità previste nel ddl si modificano, anzitutto, altre parti dell’articolo 438 del codice di procedura penale.
In particolare, con la riscrittura del comma 6, si prevede che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per cui si procede è punito con l’ergastolo, l’imputato posssa riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare.
E il nuovo comma 6-ter prevede che se la richiesta non può essere accolta sulla base di quanto dichiarato in udienza preliminare ma il giudice all’esito del dibattimento ritiene che il fatto accertato non sia punibile con l’ergastolo si applica lo sconto di pena connessa al giudizio abbreviato.
Conseguentemente rispetto a tali modifiche si prevede anche una modifica all’articolo 441-bis del codice, che disciplina l’ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Nello specifico, si stabilisce che se le nuove contestazioni del pm riguardano un delitto punito con l’ergastolo, il giudice revoca l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.
Abrogate anche le previsioni codicistiche, all’articolo 442, che sancivano la trasformazione dell’ergastolo in reclusione di anni 30 e dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, dato che per i delitti puniti con l’ergastolo non è più applicabile il rito speciale del giudizio abbreviato.
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO
L’articolo 4 del ddl modifica l’articolo 429 del codice di procedura penale, che disciplina il decreto che, all’esito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l’inserimento di un nuovo comma, il 2-bis, si stabilisce che se, all’esito dell’udienza preliminare, l’originaria imputazione per il delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal giudice dell’udienza preliminare, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso gup deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.
ENTRATA IN VIGORE NUOVA DISCIPLINA
Infine, l’articolo 5 stabilisce i termini dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che si applicherà ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.