ROMA – (Public Policy) – È stato trasmesso dal Governo alle Camere lo schema di decreto legislativo che modifica alcune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (Atto 49). Il provvedimento era stato deliberato dal Consiglio dei ministri l’8 novembre, ma è arrivato al Parlamento per i pareri delle commissioni competenti, Affari costituzionali e Politiche Ue, il 3 dicembre.
Le commissioni di Camera e Senato avranno tempo fino al 13 gennaio per esaminare l’atto ed esprimersi. Il decreto legislativo modifica le leggi per l’elezione al Parlamento europeo (la 18 del 1979 e la 408 del 1994; Ndr) per conformarle alla direttiva 2013/1/11 Ue del Consiglio del 20-XII-2012. In questa direttiva si regola il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in un altro Stato membro. Il Trattato dell’Unione europea riconosce, infatti, il diritto di ogni cittadino dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede. Per godere del diritto di elettorato passivo, sarà sufficiente presentare una dichiarazione, da accludersi alla dichiarazione formale prodotta a corredo della candidatura, che confermi che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. In caso di mancato ricevimento nei termini delle informazioni, il candidato viene comunque ammesso, salva la facoltà di cancellare dalle liste elettorali, o comunque di evitare l’elezione o la proclamazione’ del candidato nel caso in cui le informazioni che invalidano la candidatura giungano oltre i termini.
“Nel corso degli anni – si legge nella relazione che accompagna il decreto – tale disposizione ha trovato scarsa applicazione a causa delle difficoltà riscontrate da parte dei cittadini interessati a individuare le autorità competenti a rilasciare l’attestato e a riceverlo nei termini congrui con il procedimento elettorale. Ciò ha sicuramente ostacolato l’esercizio del diritto di elettorato passivo e ha contribuito a far sì che il numero di cittadini dell’Unione che si candidano all’elezione del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza sia scarso”. (Public Policy)
SAF