di Francesco Ciaraffo
ROMA (Public Policy) – Definire i ‘clienti protetti nel quadro della solidarietà’ e includere, tra i compiti del ministero dello Sviluppo economico, la predisposizione e l’attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. Sono alcune delle novità previste dal dlgs con misure per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas che recepisce la legge di delegazione europea 2018.
Quest’ultima ha infatti previsto una delega per il recepimento in Italia del Regolamento Ue che punta a far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell’approvvigionamento o di interruzione di un’infrastruttura di trasporto del gas naturale.
Il Regolamento europeo era direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un provvedimento nazionale di attuazione, ma il Parlamento italiano – come ricorda la relazione illustrativa del testo atteso in Cdm la cui bozza è stata presa in visione da Public Policy – ha previsto una delega in favore del Governo per disciplinare alcuni aspetti di natura tecnico/specialistica e di dettaglio.
Come detto, il provvedimento prevede la definizione di ‘clienti protetti nel quadro della solidarietà’, diversi dai ‘clienti protetti’ e ‘clienti vulnerabili’. La definizione, infatti, li classifica come i clienti civili che sono connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.
Il provvedimento, inoltre, introduce la previsione di una valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, per introdurre la definizione di accordi intergovernativi di solidarietà. Si stabilisce che sia il Mise, sentita Arera, a stabilire le modalità di definizione della metodologia di calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà, nonché per stabilire il ruolo del maggior operatore nazionale di trasporto del gas, del Gme e della stessa Autorità per l’energia. Sono infine istituite sanzioni amministrative nei casi di violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento.
Nello specifico, nel caso le imprese di gas naturale non notifichino alle autorità competenti entro il 15 settembre di ogni anno elementi sui contratti di fornitura della materia prima sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 20mila euro. Sanzioni da 20mila a 60mila euro, invece, per le autorità stati che non rispettano i termini per lo scambio di informazioni. (Public Policy)
@fraciaraffo