(Public Policy) – Roma, 5 ago – “Secondo la direzione
generale della giustizia penale, che ha controllato il 79%
dei fascicoli iscritti nei tribunali italiani nei primi 18
mesi di vita della legge” che introduce il reato di
clandestinità (legge 94 del 2009), “sono appena 172 i
fascicoli aperti nel 2009 e nel 2010 per il reato di
clandestinità; di questi, solo 55 sono stati definiti; sono
appena 12 le sentenze di condanna per il reato di
clandestinità e 18 i patteggiamenti”.
Un fallimento, almeno secondo la deputata Pd Delia Murer,
che in un’interrogazione a risposta scritta ai ministeri di
Giustizia, Interno e Integrazione chiede “dati aggiornati e
una profonda revisione della legge”.
L’ITER DELLA LEGGE
“In data 2 luglio 2009 – ricorda la deputata Pd – il
Parlamento ha approvato il disegno di legge di ratifica del
cosiddetto ‘decreto sicurezza’ (poi legge 94 del 2009)
recante modifiche all’articolo 14, comma 5 del testo unico
di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1988 n. 286; il
testo di legge introduce, tra le altre misure, anche il
reato di clandestinità per gli stranieri che entrano e
soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato
italiano”.
“In vigore dall’8 agosto 2009, il reato di immigrazione
clandestina è di competenza del giudice di pace, si concreta
nell’ingresso (flagrante) o nel soggiorno illegale, è punito
con un’ammenda e con la conseguente espulsione”.
I RISULTATI SECONDO MURER
“I risultati appaiono un fallimento: sono calate le
espulsioni; è quasi impossibile chiedere il pagamento
dell’ammenda da 5 mila a 10 mila euro a persone che sono in
condizioni di povertà; si sono per lo più intasati i
tribunali dei giudici di pace cui compete l’espulsione”.
Di recente, ricorda la deputata Pd, “una commissione di
saggi istituita dall’allora ministro della Giustizia Paola
Severino, composta da magistrati, avvocati e docenti
universitari, presentando uno studio per depenalizzare
alcuni reati minori ha bocciato il reato di ‘ingresso e
soggiorno clandestino nel territorio dello Stato'”.
E ancora: “Oltre alla palese inefficacia della misura, e
alla sua inutile gravosità sugli uffici giudiziari, resta –
scrive Murer – un giudizio negativo sul tema in sé del reato
di clandestinità dal momento che esso travalica il senso di
dignità della persona, si afferma come elemento di grave
discriminazione; trasforma una semplice condizione, come
quella di essere privi di documenti, in un reato penale
senza che si sia commessa alcuna azione delittuosa; il reato
di clandestinità risponde a una logica solo di paura e di
difesa che non serve per affrontare in modo civile e
solidale, inclusivo e moderno, un fenomeno complesso come
l’immigrazione”. (Public Policy)
GAV