Il ‘nuovo’ conflitto di interessi: chi non può fare cosa

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ROMA (Public Policy) – di Fabio Napoli – “Sono incompatibili con le cariche di governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta”.

Lo prevede la nuova bozza di testo base sul conflitto di interessi depositata dal relatore – Francesco Sanna (Pd) – in commissione Affari costituzionali alla Camera, e di cui Public Policy ha preso visione.

Il testo – da quanto si apprende – è stato depositato con riserva di modifiche da parte del comitato ristretto, anche alla luce di una condivisione “non integrale” da parte dell’altro relatore, Francesco Paolo Sisto (FI).

Il testo – tranne alcuni eccezioni – prevede che “i relativi rapporti si risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cariche di governo”.

E ancora: “I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di governo sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decorrenza dal momento del giuramento e comunque dall’effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti”.

Viene poi specificato che “i titolari delle cariche di governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura”.

Stesso divieto per gli iscritti ad albi professionali. Gli interessati non possono “percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni”.

Infine, tra le altre cose, viene stabilito che “i titolari delle cariche di governo non possono, nell’anno successivo alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico”, se non previa autorizzazione dell’Agcm.

Pena: l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall’impiego, o dall’attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. (Public Policy)

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