di Francesco Ciaraffo
ROMA (Public Policy) – Novità in tema di di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica, come le ondate di calore. In particolare, le norme ruguardano le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni e gli operai agricoli. Lo prevede il dl Caldo-Lavoro approvato in via definitiva dal Parlamento.
CASSA INTEGRAZIONE CALDO
Il dl dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 a causa di eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i
limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se richiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni. Per i trattamenti derivanti dall’applicazione della deroga transitoria, si conferma il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale collegati ad eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale.
TUTELE PER AGRICOLTORI
Il dl estende in via transitoria, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’applicabilità del trattamento di integrazione
salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (Cisoa) anche ai casi in cui l’attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di concessione dei trattamenti di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181, che deve essere previsto – al fine dell’applicazione della Cisoa – dal contratto individuale.
POSTICIPATO PAGAMENTO TASSA EXTRAPROFITTI ENERGIA E PAYBACK SANITARIO
Il dl interviene anche sulla tassa sugli extraprofitti dell’energia, differendo al 30 novembre il versamento della quota parte del contributo di solidarietà. Inoltre, si proroga dal 31 luglio al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di
importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.
Si differisce, poi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale determinate risorse (1.000 milioni di euro), volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). (Public Policy)
@fraciaraffo