Il Senato ha approvato il ddl sulla tutela ambientale in Costituzione

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ROMA (Public Policy) – È stato approvato mercoledì, dall’aula al Senato, il ddl per l’espressa tutela dell’ambiente in Costituzione, che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale, con 218 voti a favore, nessun contrario e nessuna astensione. Il testo, che era stato già approvato in prima lettura dal Senato a giugno e in seconda dalla Camera a ottobre, ha quindi avuto il via libera nella seconda deliberazione di Palazzo Madama in cui si è raggiunta la maggioranza di due terzi dei componenti, come spiegato dalla presidente di turno Paola Taverna.

Fratelli d’Italia aveva annunciato la non partecipazione al voto. Il ddl dovrà ora passare alla quarta e ultima lettura della Camera. Se anche a Montecitorio si arriverà alla stessa maggioranza, non si potrà proporre il referendum.

Il ddl costituzionale si compone di tre articoli. L’articolo 1 aggiunge un nuovo comma all’articolo 9 della Costituzione introducendo tra i principi fondamentali quello dedicato alla tutela ambientale. Quindi, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, si dispone che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Inoltre, lo stesso articolo 1 inserisce un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi (secondo il compromesso che era stato raggiunto nel precedente passaggio in Senato tra le forze politiche, in particolare per le perplessità della Lega circa un intervento diretto con norma di rango costituzionale, alla luce della necessità evidenziata dal Carroccio di evitare conseguenze pregiudiziali sui settori economici coinvolti e quella di tenere presente la distinzione tra varie tipologie di animali).

L’articolo 2 modifica l’articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica in due punti. In primo luogo, stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata a fini ambientali, e non solo a fini sociali come prevede l’attuale norma costituzionale. L’articolo 3 contiene una clausola di salvaguardia per il principio di tutela degli animali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendone l’applicazione nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. (Public Policy) GIL