BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – Per le bottiglie ed i contenitori di bevande alcoliche e analcoliche i distributori finali sul mercato dovrebbero garantire un obiettivo di riuso pari ad almeno il 15% dal 2030 e di almeno il 35% a partire dal 2040, ma diverse esenzioni per vini e superalcolici fermentati. Questa l’ipotesi di compromesso della presidenza belga del Consiglio Ue, come emerge da un documento arrivato al gruppo di lavoro Ambiente e preso in visione da Policy Europe. Il compromesso riguarda l’articolo 26 del regolamento Imballaggi, sugli obiettivi di riuso.
Secondo l’ipotesi di compromesso gli obiettivi si applicherebbero a: birra alcolica e analcolica; bevande alcoliche gassate; bevande alcoliche fermentate (anche se con molte eccezioni); prodotti a base di bevande spiritose, vino o cocktail (anche qui, con diverse eccezioni); bevande analcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zucchero, acqua con altre sostanze dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata soda, tè freddo, succhi puri, succhi o mosti di frutta e verdure, nettare di frutta e nettare di bevanda a base di succo di frutta; frullati senza latte; bevande analcoliche contenenti frazione di latte. Previste però esenzioni per: bevande molto deperibili (con data di scadenza), come ad esempio il latte; vini e vini aromatizzati, vini alla frutta e bevande alcoliche; bevande alcoliche fermentate ricadenti sotto il codice di nomenclatura tariffaria 2208 (come grappe, rum o whisky).
Dopo 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrebbe comunque pubblicare linee guida sui prodotti ricadenti nell’obbligo di riuso degli imballaggi.