(Public Policy) – Roma, 14 dic – Il prossimo lunedì 27 entra
in vigore il nuovo quadro normativo riguardante la
certificazione energetica degli edifici.
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione energetica al
momento dei passaggi di proprietà, oltre ai già previsti
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e
strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi,
anche altri edifici a questi equiparabili in cui non è
necessario garantire un confort abitativo. Lo ricorda
l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
Sono esclusi anche i ruderi, previa esplicita dichiarazione
di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di
trasferimento di proprietà, gli immobili venduti nello stato
di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti
verticali esterne, o di elementi dell’involucro edilizio, o
“al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti
tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato
dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di
proprietà.
Non è più prevista la possibilità per il proprietario di un
edificio esistente di superficie utile inferiore o uguale a
1.000 mq, di scadente qualità energetica, di non dotarsi di
certificazione energetica in caso di compravendita,
autodichiarando che l’edificio stesso è di classe energetica
G. Per certificare l’immobile nella classe energetica più
bassa serve ora una diagnosi semplificata svolta da un
professionista.
A proposito dei “Metodi di calcolo di riferimento
nazionale”, relativamente alla garanzia dei software
commerciali sullo scostamento massimo di più o meno il 5%
dei valori degli indici di prestazione energetica rispetto
ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione
di sistemi di riferimento nazionali, il Comitato
termotecnico italiano (Cti), l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea) ed il Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali
su cui svolgono la verifica di predetta garanzia.
Tali sistemi possono, inoltre, essere costituiti da
raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri
strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a
garantire la qualità dei software commerciali. (Public
Policy)
SPE