Sugli impianti di risalita sciistici serve la Ffp2? I dubbi dei tecnici

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ROMA (Public Policy) – C’è l’obbligo di indossare le Ffp2 sugli impianti di risalita sciistici oppure no? A sollevare il dubbio è il dossier del Servizio studi del Senato che ha analizzato il dl Covid-quarantena approvato lo scorso 30 dicembre da Palazzo Chigi.

L’affastellarsi di norme, infatti, potrebbe aver stabilito, da un lato, l’obbligo di super green pass per salire su funivie e seggiovie, ma, dall’altro, potrebbe aver cancellato l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sugli stessi impianti. Il dl 229 del 30 dicembre ha previsto l’obbligo di super green pass per utilizzare praticamente tutti i mezzi di trasporto, dagli aerei ai traghetti, dal tpl ai treni. Previsione che riguarda anche gli impianti di risalita sciistici.

Il provvedimento ha disposto inoltre l’abrogazione, dal 10 gennaio, della lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, che includeva nell’elenco tassativo dei mezzi di trasporto per i quali vi è l’obbligo di green pass (ora super green pass), le funivie, cabinovie e seggiovie. Con questa abrogazione – evidenzia il dossier – verrebbe meno l’obbligo di indossare mascherine Ffp2 sugli impianti di risalita a partire dal 10 gennaio.

Il dossier ricorda anche che il ministero della Salute ha emanato, lo scorso 7 gennaio, un’ordinanza con la quale rileva “l’esigenza di mantenere ferme anche successivamente al 9 gennaio 2022 le vigenti previsioni relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l’accesso e l’utilizzo degli impianti di risalita, tenuto conto anche conto dei livelli degli stessi per la stagione turistica in corso”.

La stessa ordinanza, quindi, prevede che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”. L’ordinanza, comunque, evidenzia il dossier, “non appare suscettibile di per sé di sanare l’incongruenza in termini di rapporti tra fonti del diritto”. (Public Policy) FRA