IMU, CORTE CONTI: DUBBI SU COPERTURE DL DA SANATORIA GIOCHI

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IMU, CORTE CONTI: DUBBI SU COPERTURE DL DA SANATORIA GIOCHI

(Public Policy) Roma, 24 set – “Appare opportuno
interrogarsi sull’idoneità della norma volta ad assicurare il
maggior gettito atteso (600 milioni di euro) che concorre in
maniera determinante ad assicurare la copertura dell’intero
dl Imu“.

A esprimere questi dubbi sulla copertura del
decreto Imu derivante dalla chiusura del contenzioso con i
concessionari di giochi pubblici, è la Corte dei Conti
durante un’audizione nelle commissioni Bilancio e Finanze
della Camera. La Corte dei Conti esprime “perplessità nei
confronti di una disposizione”, quella appunto di una
chiusura anticipata e ‘light’ del contenzioso sui giochi
“che si risolve in una contrapposizione fra comprensibili
esigenze di gettito e salvaguardia delle pronunce
giurisdizionali”.

Secondo la Corte dei Conti “a tutto il 23 settembre le istanze
presentate” di risoluzione del contenzioso con i concessionari
dei giochi “sono 33; gli introiti potenzialmente incamerabili,
nella misura percentuale minima del 25% dei danni quantificati
nelle sentenze di primo grado, ammontano a circa 270 mila euro, di
cui solo circa 75 mila destinabili direttamente al bilancio
dello Stato; le posizioni soggettive già definite con
decreto camerale sono 17, per un totale di pagamenti pari a
circa 13 mila euro”.

La Corte dei Conti fa notare che tra le 33 istanze di
risoluzione arrivate “non si è registrata alcuna adesione da
parte dei concessionari condannati con la sentenza della
Corte dei Conti n. 214/2012
: quella destinata ad assicurare
il gettito atteso dall’articolo 14″ del dl Imu.
“Si tratta – fa notare la Corte dei Conti – delle posizioni
economicamente più rilevanti che, proprio per questo,
risentono delle incertezze che caratterizzano questa prima
applicazione della norma”.

Il maggior gettito acquisibile dall’Erario – aggiungono i
giudici contabili – dipenderà non solo dal tasso di adesione
alla procedura agevolata ma anche dai margini valutativi
riservati al giudice d’appello in ordine al merito delle
istanze di definizione presentate”.

La Corte dei Conti, dal punto di vista formale, fa inoltre
notare che “si potrebbe configurare una disparità di
trattamento, rendendosi la disposizione non applicabile nel
caso di giudizi di primo grado
già conclusi” e “sul piano
interpretativo la sovrapposizione tra norme vecchie e nuove
profila possibili incertezze connesse alle diverse
percentuali di pagamento tra i fatti dannosi verificatisi
interamente entro il 31 dicembre 2005 e quelli verificatisi
successivamente”. (Public Policy)

VIC