ROMA (Public Policy) – Accolta la condizione della commissione Lavoro della Camera al decreto delegato del Jobs act in tema di semplificazioni, sul divieto di controllo a distanza del lavoratore. È quanto si legge nella bozza del dlgs semplificazioni che sta per essere esaminata dal pre Consiglio dei ministri di oggi, e di cui Public Policy ha preso visione.
Dunque, così come chiedeva la commissione guidata da Cesare Damiano all’articolo 23 del dlgs – comma 1, capoverso art. 4 – è stato premesso che: “è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. In proposito, nella bozza di dlgs si legge che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa – si legge ancora – nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In mancanza di accordo gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, così come chiesto dalla commissione Lavoro della Camera è stato specificato che “l’accordo e l’autorizzazione” per l’installazione di questo genere di impianti “non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite”. Accolta anche la terza e ultima richiesta della commissione Lavoro di Montecitorio, per cui “i dati registrati dagli strumenti” potranno essere “utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore preventiva e adeguata informazione delle modalità d’uso, dei casi e dei limiti di effettuazione degli eventuali controlli, che in ogni caso debbono avvenire nel rispetto” del Codice della privacy.
La relazione illustrativa spiega che “nel caso di imprese con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni, gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, possono essere stipulati, anziché con le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali unitarie, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; per le medesime imprese è previsto, in difetto di accordo, che l’autorizzazione ministeriale sia concessa dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali; – l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore; – la possibilità che i dati che derivano dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa siano utilizzabili, purchè sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy. (Public Policy) NAF