La bozza del dl Sicurezza approvato dal Cdm: 33 articoli

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ROMA (Public Policy) – Si compone di 33 articoli la bozza – presa in visione da Public Policy e aggiornata a mercoledì sera – dello schema di dl recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”. Il testo è suddiviso in tre capi: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica”, “Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione” e “ulteriori disposizioni per la funzionalità del ministro dell’Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata”.

Nel provvedimento, approvato (insieme a un ddl) durante il Cdm di giovedì pomeriggio, entrano le “Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere”, cioè i provvedimenti “anti lame” e la stretta anche sul “Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere”.

Ancora, nel testo del decreto entrano le “Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile” e le “Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato”.

Spazio poi al rafforzamento delle zone rosse, con l’articolo dedicato alle “Zone a vigilanza rafforzata”, che contiene però anche il “potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani” (Daspo rafforzato) e la “previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche”.

Nel testo spazio alla previsione del trattenimento preventivo.

“Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”.

Nel provvedimento entra anche il “separato modello” per l’iscrizione al registro quando “il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione” (valido dunque per tutti i cittadini e non solo per le forze dell’ordine).

Altra previsione è il “Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico”. Si prevede, tra le altre misure, la possibilità per il questore di poter prescrivere a un condannato per reati specifici di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di partecipazione. Una sorta dunque di obbligo di firma. (Public Policy) MAR-GPA-GAV-GIS

(foto cc Palazzo Chigi)