ROMA (Public Policy) – Il questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento nelle vicinanze di locali o esercizi analoghi, specificamente indicati, per non meno di un anno e non più di 5, per chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per la vendita di droghe. Lo prevede l’articolo 13 del dl Sicurezza, di cui Public Policy ha preso visione, all’esame dell’ultimo Cdm.
Prevista anche la possibilità per il questore, per chi sia stato già condannato con sentenza definitiva, per la durata massima di due anni, di adottare altre misure come: obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della polizia o presso il comando dell’Arma dei carabinieri: obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata ed uscita dalle scuole.
Queste disposizioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni ma almeno quattordicenni. Multa da 10 a 40 mila euro e sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno per eventuali violazioni. (Public Policy) IAC