Non solo voucher: la proposta per una Carta dei diritti

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ROMA (Public Policy) – Definire una Carta dei diritti universali del lavoro, intervenendo in numerosi e vasti ambiti della normativa vigente in materia di lavoro: 97 articoli, suddivisi, in tre titoli che riguardano “diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”; “disciplina attuativa degli articoli 39 e 46 della Costituzione” e “riforma dei contratti e dei rapporti di lavoro e disposizioni per l’effettività della tutela dei diritti”.

Nei giorni in cui il tema del lavoro è particolarmente caldo, con la fissazione della data del referendum sui voucher promosso dalla Cgil e la contromossa del Governo che ha deliberato venerdì scorso (17 marzo) in Cdm un decreto per abolirli, in commissione Lavoro a Montecitorio c’è una pdl di iniziativa popolare (relatore è Cesare Damiano, Pd, presidente della commissione) che si intitola “Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori” .

La pdl era stata presentata a novembre 2016 ed è stata incardinata da poco in commissione: in realtà la proposta è all‘esame in assemblea a decorrere dal 27 marzo, se la XI dovesse terminare l’esame. Damiano, però, ha ricordato come “l’ampiezza degli argomenti affrontati dalla proposta di legge rendono improbabile che la commissione possa rispettare tale scadenza, volendo anche approfondire gli argomenti con i promotori dell’iniziativa legislativa e, in particolare, con la Cgil“.

Vediamo i contenuti principali di quella che intende essere una vera e propria riforma complessiva del mercato del lavoro.

DA DIRITTI FONDAMENTALI A TUTELE LAVORATORI

Il titolo I (articoli da 1 a 26) elenca una serie di diritti fondamentali, tutele e garanzie con carattere di universalità, in quanto riconosciuti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Le disposizioni, come riferito da Damiano durante l’illustrazione, si applicano, in particolare: “ai titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro pubblici o privati; alle lavoratrici e lavoratori che svolgono attività lavorativa in ragione di contratti di tipo associativo e alle ipotesi di tirocini formativi, di attività socialmente utili, nonché alle altre relazioni a queste assimilabili, comunque denominate”.

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IAC