LEGGE DI STABILITÀ: FONDI ANCHE PER DANNI INDIRETTI DA SISMA EMILIA

0

BANCHE AVRANNO INTERESSI RIMBORSATI DALLO STATO CON CREDITI IMPOSTA

(Public Policy) Roma, 11 dic – Anche le imprese industriali,
commerciali e agricole che hanno la sede operativa in
Emilia, Lombardia e Veneto o comunque lì il proprio mercato
di riferimento e hanno subito danni economici “indiretti”
dal terremoto del maggio di quest’anno, potranno usufruire
dei finanziamenti statali. Lo stabilisce un emendamento dei
relatori alla legge di Stabilità in Senato.

Una misura già proposta e poi uscita dal decreto sul taglio
ai costi della politica negli enti locali. L’emendamento
dei relatori alla legge di Stabilità prevede che potranno
accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato le imprese
industriali, commerciali e agricole nonchè “i titolari di
reddito da lavoro autonomo” che abbiano avuto: prima di
tutto “una diminuzione del volume d’affari nel periodo
giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto
alla variazione rilevata dall’Istat dell’indice del
fatturato del settore produttivo di appartenenza, ovvero
delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile,
ovvero una contrazione superiore al 20%” dei “costi
variabili quali quelli delle materie prime, delle
provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla
vendita”.

L’emendamento stabilisce inoltre che i finanziamenti
vengano erogati alle imprese che abbiamo avuto “danni
economici non diretti” dal terremoto, nel caso in cui si
verifichino almeno una di queste tre condizioni: “Utilizzo
di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il
calo di attività conseguente al sisma ovvero riduzione di
personale rispetto al personale occupato al 30 aprile 2012”;

“riduzione superiore di almeno il 20% rispetto a quella
della media nazionale dei consumi per utenze nel periodo
giugno-novembre 2012”; “contrazione superiore al 20%,
registrata nel periodo giugno-novembre 2012 dei costi
variabili delle materie prime, delle provvigioni, dei
semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita”.

L’emedamento stabilisce che le imprese con questi requisiti
possono chiedere alle banche dei prestiti, “assistiti dalla
garanzia dello Stato per il pagamento, senza applicazione
delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonchè dei premi per l’assicurazione
obbligatoria”. Lo Stato poi rimborserà alle banche gli
interessi dei finanziamenti sotto forma di crediti di
imposta “di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti”.
(Public Policy)

VIC