ROMA (Public Policy) – Nessun ‘segreto bancario’ neanche tra Italia e Montenegro ed estradizione di persone condannate con pene non inferiori ai 5 anni. Sono questi alcuni dei contenuti principali di un ddl di origine governativa che, la settimana scorsa, ha terminato il proprio iter alla commissione Esteri della Camera e che contiene due accordi tra la nostra Repubblica e il Montenegro nei campi della cooperazione giudiziaria penale e nell’assistenza giudiziaria.
Il primo, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, si aggiunge alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, mentre il secondo, fatto nella medesima data, è aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Entrambi intendono facilitare l’applicazione delle convenzioni cui si riferiscono.
La ratifica degli accordi tra Italia e Montenegro era stata già approvata da Palazzo Madama (all’unanimità, con 211 voti favorevoli) lo scorso 26 novembre. Pervenuti i pareri favorevoli delle commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea e votato il mandato al relatore, Fausto Raciti (Pd), il ddl è quindi pronto per l’ultimo (e definitivo) passaggio.
COSA PREVEDONO I DUE ACCORDI TRA ITALIA E MONTENEGRO
Nella sostanza il provvedimento del governo ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Il primo accordo, nel campo della cooperazione giudiziaria penale, intende intensificare – come ha spiegato il relatore a Montecitorio – la lotta alla criminalità e al terrorismo, dettando “una puntuale disciplina della materia dell’estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio”.
Nello specifico si prevede “la facoltà di estradare reciprocamente i propri cittadini, in riferimento sia all’estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato”. Che vuol dire che Italia e Montenegro si impegnano a consegnarsi le persone perseguite per un reato punibile in entrambi gli ordinamenti con pene detentive pari o superiori ai 5 anni o che siano state condannate in via definitiva ad una pena non inferiore ai 5 anni.
Il secondo accordo, quello sull’assistenza giudiziaria, ha l’obiettivo “di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale”, ha ricordato ancora Raciti. E, quindi, i due Paesi s’impegnano a cooperare per quanto riguarda la ricerca e l’identificazione di persone, la notifica di atti e testimoni, l’assunzione di testimonianze e l’esecuzione di accertamenti bancari e finanziari. Cosi, ad esempio, si disciplinano in via specifica “le modalità di trasmissione delle richiesta di assistenza giudiziarie” e “il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l’assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per l’espletamento di interrogatori”.
Inoltre è anche previsto che, previa apposita domanda, “lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest’ultimo opposti motivi di segreto bancario“. (Public Policy) IAC