ROMA (Public Policy) – I bambini e i ragazzi che non possono vaccinarsi dovranno essere inseriti in classi di immuni. Lo prevede un emendamento a firma Maria Domenica Castellone (M5s) relatrice del ddl Vaccini, depositato la settimana scorsa in commissione Igiene al Senato.
L’emendamento prevede nel dettaglio che “ai soggetti per i quali la somministrazione delle vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale prevenzione vaccinale è controindicata, in maniera temporanea o permanente, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, è garantito il diritto all’inclusione nel rispetto della tutela dalla salute nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione e nelle scuole private non paritarie nonché nei centri di formazione professionale regionali e nei servizi educativi per l’infanzia”.
Per questo bambini e ragazzi “non vaccinabili” dovranno essere “inseriti in classi in cui non sono presenti soggetti non vaccinati o non immunizzati per le malattie previste dal vigente PNPV, pur non rientrando tra coloro per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate”.
Nel caso non fosse possibile soddisfare le condizioni per la formazione delle classi all’interno della stessa scuola o dello stesso centro di formazione professionale, i non vaccinati sono inseriti nelle classi dell’istituzione scolastica o del centro di formazione più vicino.
Lo stesso emendamento al ddl Vaccini affida al ministro dell’Istruzione, insieme al ministro della Salute, la messa a punto di un decreto con linee guida che contengano “le indicazioni volte a prevenire le occasioni di contagio e indicano le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei soggetti per i quali le vaccinazioni sono controindicate”. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’approvazione del ddl all’esame del Senato.
E ancora: le indicazioni contenute nelle linee guida dovranno riguardare azioni di informazione e promozione di scelte solidaristiche, indirizzi tecnici e organizzativi per l’igiene personale e la pulizia negli ambienti scolastici e criteri per la formazione delle classi. Per garantire le “classi immuni”, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario annuale successivo.
Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno dello stesso anno, gli elenchi, completandoli – sulla base dei dati contenuti nelle anagrafi vaccinali regionali e nell’anagrafe vaccinale nazionale – con l’indicazione dei soggetti cui sono state somministrate le vaccinazioni previste dal Piano nazionale, in base all’età, dei soggetti che hanno omesso o differito l’effettuazione delle medesime vaccinazioni, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti immunizzati naturalmente.
Nell’ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d’attesa dopo la data del 10 marzo di ogni anno, all’atto dell’iscrizione, il dirigente scolastico o il responsabile del centro di formazione professionale o del servizio educativo richiederà all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente di verificare, tramite l’anagrafe vaccinale regionale, la situazione vaccinale del soggetto interessato.
L’emendamento introduce poi anche una norma transitoria relativa alle dichiarazioni di immunità: in via transitoria, nelle sole regioni dove ancora non c’è l’anagrafe vaccinale, i dirigenti scolastici richiedono ai genitori la presentazione di una documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale dei vaccini base all’età, l’esonero per avvenuta immunizzazione naturale o l’omissione o il differimento delle stesse in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale o da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, che controindichino una o più vaccinazioni in maniera temporanea o permanente.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 giugno di ogni anno.