Gli Ogm e le etichette: la norma nel decreto Semplificazioni

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ROMA (Public Policy) – “Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati“. È una delle novità contenuta in uno degli emendamenti al dl Semplificazioni, a firma dei relatori, nelle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato.

La specifica è stata aggiunta nell’emendamento che punta a riscrivere le norme sugli obblighi di scrivere sulle etichette dei prodotti alimentari il luogo di origine. Nella prima versione del testo, anticipata da Public Policy, l’emendamento eliminava dalla norma esistente l’obbligo di scrivere in etichetta se un prodotto contiene Ogm. Con questa novità viene dunque chiarito che la normativa europea sugli ogm in etichetta dovrà comunque essere rispettata.

Confermate le altre misure contenute nell’emendamento. L’obbligo di indicazione del Paese d’origine viene quindi limitato ai casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.

Un decreto del ministero delle Politiche agricole, d’intesa con quello dello Sviluppo economico e della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e acquisito il parere delle commissioni parlamentari, stabilirà gli altri casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Lo stesso decreto individuerà le categorie specifiche di alimenti per le quali scatterà l’obbligo.

Prevista anche la realizzazione “di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole”. Lo stesso emendamento aggiorna le sanzioni previste in caso di violazione dell’obbligo rimandando a quelle previste nel dlgs 231 del 2017 che ha recepito la disciplina sanzionatoria del regolamento Ue 1169 del 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.  (Public Policy) NAF