Opera prima, opera seconda: le due versioni del ddl Cinema

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ROMA (Public Policy) – Cambia la definizione di “opera prima” e “opera seconda” nel ddl Cinema del governo.

Nella versione trasmessa al Senato del ddl a fare la differenza sarà la distribuzione nelle sale cinematografiche anziché, come era nella bozza entrata in Cdm, il nulla osta per la proiezione in pubblico.

Il ddl Cinema, collegato all’ultima manovra finanziaria, è stato varato dal governo il 28 gennaio per essere trasmesso al Senato un mese e mezzo più tardi, il 16 marzo. Il ddl deve infatti ancora essere assegnato alla commissione Istruzione a Palazzo Madama.

Facendo un raffronto tra la bozza entrata in Cdm – che Public Policy aveva potuto visionare – e quella trasmessa al Senato sono emerse delle differenze.

Nello specifico, all’articolo 2 (definizioni), viene definita “opera prima” il “il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche”.

La bozza di ddl entrato in Cdm parlava invece di “alcun lungometraggio che abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico“. Analoga modifica è stata apportata alla definizione di “opera seconda”.

Inoltre è stato eliminato il limite temporale (120 giorni dall’entrata in vigore della legge) entro il quale avrebbe dovuto essere emanato il decreto ministeriale del Mibact sulla definizione di “opera cinematografica”.

Infine, per quanto riguarda le definizioni, il ddl trasmesso al Senato parla di “emittente televisiva nazionale” invece di “emittente televisiva”. (Public Policy) NAF