OTTO PER MILLE, LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA /SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 5 apr – La Commissione speciale
della Camera, che esamina i provvedimenti urgenti proposti
dal Governo, ha iniziato mercoledì la discussione sul nuovo
regolamento per la gestione dei fondi dell’otto per mille
ricavato dall’Irpef, per le attività di interesse sociale o
di carattere umanitario. Al momento non viene toccata la
parte relativa alle attività a carattere religioso (a
diretta gestione delle diverse confessioni).

Il nuovo regolamento prevede una ripartizione dei fondi in
quota paritaria tra i 4 ambiti di intervento (fame nel
mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali). Ad ognuno dei quattro
ambiti – a differenza del passato – spetterà la stessa parte
di quota.

INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per
mille quattro tipi di interventi (già previsti dal decreto
76 del 10 marzo 1998, tuttora in vigore): “Fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione
di beni culturali”. Il nuovo decreto precisa che la quota
verrà ripartita per i quattro ambiti in “quattro quote
uguali”, quindi in maniera paritaria.

Altra novità riguarda la suddivisione della quota in ambiti
territoriali: “Al fine di perseguire un’equa distribuzione
territoriale – si legge – per gli interventi straordinari
relativi alla conservazione di beni culturali, la quota
attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree
geografiche del Nordovest, del Nordest, Centro, Sud e Isole”.

Gli interventi previsti nei commi 3, 4 e 5 (rispettivamente
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e quelli per la
conservazione di beni culturali) dovranno essere svolti in
Italia.

REQUISITI E SOGGETTI
All’articolo 3 del decreto non vengono apportate
sostanziali modifiche. Lo schema introduce un “nuovo
modello” per la compilazione della domanda per accedere alla
ripartizione. Entro il 31 gennaio di ogni anno verranno
pubblicati, nel sito del governo, i parametri specifici di
valutazione delle domande presentate.

SCHEMA DEL PIANO DI RIPARTIZIONE
Il nuovo testo, a differenza del precedente, prevede “la
valutazione delle singole iniziative”, esame che non era
previsto nel provvedimento del 1998. La valutazione sarà
effettuata da commissioni tecniche scelte dalla presidenza
del Consiglio dei ministri.

DOCUMENTAZIONE
Cambia anche la parte relativa alla presentazione delle
domande. Infatti, rispetto al precedente decreto, con il
nuovo provvedimento le richieste dovranno indicare quali
interventi si intende realizzare, il costo totale, l’importo
del contributo richiesto e il responsabile tecnico della
gestione dell’attività.

VERIFICA DEI RISULTATI
L’articolo 8 del nuovo decreto introduce la costituzione di
una commissione tecnica che si occuperà di verificare
l’andamento dei progetti presentati dai richiedenti del
contributo. Come già previsto dal decreto vigente, i
soggetti destinatari dei contributi dovranno presentare ogni
sei mesi una relazione sull’andamento delle attività. Con il
nuovo decreto la mancata presentazione della relazione
comporterà la revoca dell’importo conferito.

CHE COS’È L’OTTO PER MILLE
L’otto per mille è una quota di imposta che lo Stato
ripartisce, in base alle scelte dei contribuenti, ricavata
dall’Irpef, fra lo Stato e diverse confessioni religiose. È
stata introdotta dall’articolo 47 della legge n. 222 del 20
maggio 1985.

La norma stabilisce gli ambiti nei quali i soggetti
beneficiari possono impiegare i fondi ricevuti, nonché il
meccanismo di calcolo di tale quota. I contribuenti non sono
tenuti ad esercitare l’opzione per la destinazione.
Tuttavia, anche l’otto per mille del gettito fiscale di chi
non effettua una scelta o di chi è esonerato dalla
dichiarazione dei redditi viene ripartito tra i soggetti
beneficiari, in proporzione alle scelte espresse. (Public
Policy)

SOR