ROMA (Public Policy) – L’Anac ha dei dubbi interpretativi sulla norma sull’in house providing nella Pa. L’Anticorruzione, infatti, ha inviato una segnalazione a Parlamento e Governo per chiedere una correzione sul punto.
Il quadro normativo dell’in house providing, cioè il ricorso da parte della Pa all’autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato, si è delineato all’indomani dell’entrata in vigore del Codice appalti e del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
“Pur confermando la disciplina contenuta nelle direttive europee”, il quadro delineato “solleva talune incertezze interpretative rispetto agli organismi in house alle amministrazioni statali, con specifico riferimento alle condizioni legittimanti l’affidamento diretto dei contratti, in specie la condizione del contenuto analogo”, sottolinea l’Anac.
Ma andiamo in ordine. Tra le condizioni legittimanti un affidamento diretto con esclusione dell’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, la normativa italiana prevede l’esercizio, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, di un controllo sulla persona giuridica affidataria del contratto “analogo a quello esercitato sui propri servizi” con la specificazione che oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata sia “effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi”.
Le norme prevedono, inoltre, che nella persona giuridica controllata non vi sia “alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.
Il Codice stabilisce, infine, l’istituzione presso l’Anac dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, stabilendo che in caso di affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti sono chiamate ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione.
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FRA