POLITICHE 2013, LE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CAMERA

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(Public Policy) – Roma, 13 dic – In vista del voto
anticipato i partiti e movimenti attualmente non
rappresentati in Parlamento hanno denunciato i tempi
ristretti per la raccolta firme necessarie alla
presentazione delle liste elettorali.

Solo coloro che non sono rappresentati in Parlamento
(bastano due parlamentari, deputati o senatori o due
parlamentari europei, uno per i rappresentati delle
minoranze linguistiche) hanno questo obbligo. Ma quali sono
le altre regole per la competizione elettorale da rispettare
per le elezioni alla Camera dei deputati?

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL PORCELLUM
La modifica della legge elettorale nel 2008 ha introdotto
anche novità nella presentazione delle liste. È infatti,
necessario oltre il simbolo del partito, depositare il
programma del partito, dell’eventuale coalizione, le liste
collegate e il leader che guida il raggruppamento.
A stabilire le regole sull’ammissione alla competizione
elettorale è il testo unico n. 361 del 1957, modificato nel
2008.

SOLO SIMBOLI NON RELIGIOSI
Prima della presentazione delle liste dei candidati, i
partiti devono depositare il “contrassegno della lista”
ovvero il simbolo al ministero dell’Interno. Il simbolo non
deve riprodurre uno già esistente, di altra formazione, non
può rappresentare immagini o soggetti religiosi. Una persona
non può depositare più di un simbolo e deve essere delegata
dal presidente o segretario di partito o gruppo politico,
con mandato di un notaio. Contano anche le dimensioni: 10 e
3 centimetri di diametro.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Una volta depositato il simbolo, il programma e indicato il
leader si può procedere per ogni circoscrizione elettorale
(26 nazionali) a depositare le liste di candidati. Nessun
candidato può essere presentato in più di un partito, pena
la nullità dell’elezione.

Il numero dei candidati non può essere superiore al numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione e non può essere
inferiore ad un terzo. Inoltre, non ci si può candidare
contemporaneamente per la Camera e per il Senato.

Da ultimo, per essere eletti bisogna avere almeno 25 anni.
Si aspetta che entrino in vigore le norme
sull’incandidabilità dei condannati contenute in via
definitiva nel decreto legislativo presentato dal Governo il
6 dicembre. Lo schema di decreto è attualmente al Senato.

PER ELEZIONI ANTICIPATE NUMERO DI FIRME DIMEZZATO
Come precisato dalla ministra dell’Interno Anna Maria
Cancellieri, se si va ad elezioni anticipate e non passano
più di tre mesi dallo scioglimento delle Camere il numero di
firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali
si dimezza.

Infatti, affinché possano essere presentate le liste
elettorali contenenti i nomi dei candidati, i partiti devono
raccogliere sul territorio, tra gli elettori residenti nella
circoscrizione, le firme. Partiti già rappresentati in
Parlamento non devono presentare le firme, ma solo le liste.

Il numero dipende dalla grandezza dei Comuni. Fino a 500
mila abitati, le firme devono essere comprese tra 1.500 e 2
mila. Per i Comuni che hanno dai 500 mila abitanti al
milione, non devono essere inferiori a 2 mila e 500, e oltre
il milione devono essere almeno 4 mila.
Le liste devono essere presentate alla cancelleria
della Corte d’appello o del Tribunale sede dell’Ufficio
centrale circoscrizionale in due soli giorni, dalle ore 8
alle 20 del 35esimo e 34esimo giorno prima delle elezioni.
Non si possono firmare più liste.

Sarà poi l’ufficio centrale della circoscrizione a
informare almeno 30 giorni prima delle elezioni,
dell’ammissione delle stesse. Sono i Comuni che procedono
alle affissioni non oltre due settimane prima del voto.

I RICORSI SOLO PER ESCLUSIONE
I delegati di ogni lista possono fare ricorso all’Ufficio
centrale nazionale contro le decisioni di esclusione delle
liste, o dei singoli candidati.

L’ECCEZIONE DELLA VALLE D’AOSTA
Queste regole sulla presentazione delle liste non si
applicano alla Valle d’Aosta. Il collegio della Valle
d’Aosta è uninominale, quindi elegge un solo deputato. Le
candidature per il collegio sono singole. Le firme devono
essere un minimo di 300 e non più di 600. (Public Policy)

LAP