(foto – DANIELA SALA/Public Policy)
ROMA (Public Policy) – Elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Repubblica, che presiederà il Consiglio dei ministri, con poteri di nomina e revoca dei ministri, e guiderà la politica generale dell’Esecutivo. È stata incardinata la scorsa settimana in commissione Affari costituzionali alla Camera una proposta di legge di Fratelli d’Italia, a prima firma Giorgia Meloni, che introduce il presidenzialismo in Italia, con la modifica di 13 articoli della Costituzione. Il relatore della modifica costituzionale è Emanuele Prisco (sempre FdI).
Secondo Meloni, “il tema dell’elezione diretta del presidente della Repubblica ha accompagnato l’intera storia repubblicana ed è stato profondamente elaborato e metabolizzato dal più autorevole pensiero politico, giuridico e costituzionale italiano. Già nel periodo della Costituente e nei decenni immediatamente successivi numerose furono le prese di posizione, seppure con diverse sfumature, in favore del presidenzialismo assunte da autorevolissimi esponenti della cultura e della politica italiana: Gaetano Salvemini, Pietro Calamandrei, Randolfo Pacciardi, Leo Valiani, Giuseppe Saragat, Giuseppe Maranini, Giorgio La Pira”.
Ed ora, la “gravissima crisi istituzionale che ha avuto luogo in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 impone di riportare al centro del dibattito il tema dell’architettura dello Stato e dell’articolazione dei suoi poteri”, con la destra italiana che “ha sempre indicato, come via di uscita ai tristi balletti parlamentari nella formazione dei Governi, ai quotidiani riti trasformistici delle maggioranze parlamentari ondivaghe e alla strutturale debolezza di una democrazia lenta e avvitata su se stessa, il presidenzialismo”.
ELEZIONE DIRETTA E NUOVI POTERI
Il sistema di elezione del presidente della Repubblica delineato dalla proposta di legge, come ha riportato Prisco durante l’incardinamento, “presenta alcune affinità con quello vigente in particolare in Francia, dove il presidente della Repubblica francese è eletto per 5 anni a suffragio universale diretto e non può esercitare più di due mandati consecutivi (ai sensi dell’articolo 6 della Costituzione Francese)”.
In Francia, difatti, possono candidarsi “tutti i cittadini che abbiano compiuto 23 anni, a condizione di aver ottenuto il sostegno di cinquecento eletti a livello nazionale o locale; è inoltre richiesta una particolare ripartizione geografica dei sostenitori (che devono provenire da almeno 30 dipartimenti o collettività d’oltremare; i sostenitori provenienti dallo stesso dipartimento o collettività d’oltremare non possono inoltre essere più di un decimo)”. In quel sistema il presidente della Repubblica è eletto con sistema maggioritario a doppio turno, a maggioranza assoluta dei voti espressi al primo scrutinio, se la ottiene, o al secondo turno, al ballottaggio, cui accedono i primi due candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo scrutinio. Tale sistema, dunque, viene riproposto di fatto anche per il nostro Paese con la differenza che il ruolo presidenziale potrà essere ricoperto da “ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici”.
Quanto ai nuovi poteri, si prevede che il governo repubblicano sia composto dal Primo ministro (il nuovo nome del presidente del Consiglio) e dai ministri, che collegialmente costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Tale organo verrà presieduto dal presidente della Repubblica, il quale disporrà, forte dell’elezione diretta, del potere di nomina del Primo ministro e, su proposta quest’ultimo, di nomina e revoca dei ministri. Compiti del pdR, poi, quelli di dirigere “la politica generale del Governo”, sotto la sua responsabilità, e mantenere “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro”
Con riguardo all’istituto della controfirma ministeriale, poi, si prevede che gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri siano controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità, ma che siano esclusi da tale obbligo, “la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo”.
SFIDUCIA COSTRUTTIVA
Con una modifica all’art. 94 della Carta fondamentale si introduce nell’ordinamento italiano, in linea con quanto previsto da ordinamenti di altri Paesi europei come la Germania e la Spagna, la sfiducia costruttiva. La mozione di sfiducia, che può essere approvata anche da un solo ramo del Parlamento, deve essere motivata e deve” indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l’incarico di Primo ministro”.
Il Governo formato dopo l’approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro 5 giorni, alle Camere per ottenere la nuova fiducia, votata per appello nominale. Si introduce quindi nella Carta costituzionale la disciplina sfiducia costruttiva: ogni Camera ha, infatti, la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo ad un’apposita mozione, motivata e approvata a maggioranza assoluta, indicando il nome del “futuro” premier. (Public Policy) IAC