Il regolamento sulle lobby alla Camera? Meglio di niente

0

di Pier Luigi Petrillo

ROMA (Public Policy) – Il 7 marzo prossimo entrerà in vigore la regolamentazione adottata dall’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati per disciplinare l’attività di lobbying. Le nuove norme danno attuazione a quanto la Giunta per il regolamento della Camera aveva deliberato, su proposta dell’onorevole Pino Pisicchio, il 26 aprile scorso.

La notizia è di quelle senz’altro positive e fa compiere al nostro Paese un grande passo in avanti verso la strada della trasparenza dei processi decisionali pubblici. Se le nuove norme, infatti, verranno rispettate (da chi le ha proposte, ovvero i deputati), a partire da marzo conosceremo nomi e cognomi di chi fa lobbying alla Camera, per quale interesse e con quali finalità. Il regolamento adottato, infatti, dispone che chiunque, professionalmente, svolga attività di influenza nei confronti dei deputati, debba iscriversi in un registro pubblicato online sul sito della Camera, descrivendo l’attività che intende compiere nonché i parlamentari che vuole contattare.

Il regolamento introduce anche una sorta di divieto di revolving door disponendo che gli ex deputati e gli ex membri del Governo non possano iscriversi al registro nei dodici mesi successivi alla conclusione del loro incarico. Chi si iscrive otterrà un tesserino di accesso ai locali della Camera, con una validità annuale, ma non potrà accedere né in Transatlantico (il grande corridoio antistante l’ingresso principale all’aula della Camera e alla buvette) né nei corridoi antistanti le aule delle commissioni e degli organi parlamentari. Il regolamento sconta, purtroppo, alcune miopie del legislatore, talune generate dalla scelta di intervenire con una norma interna anziché con una legge specifica.

La più rilevante è senz’altro data dalla decisione, già assunta in Giunta per il regolamento, di limitare l’obbligo di iscriversi nel registro a coloro che esercitano l’attività di lobbying fisicamente all’interno delle sedi della Camera, in modo professionale (e non si dice cosa si intende con tale espressione), e solo nei confronti dei deputati (non anche dei collaboratori, spesso molto più rilevanti, o dei consiglieri parlamentari – la cui rilevanza nel momento decisionale è fuori discussione). In buona sostanza, secondo le nuove disposizioni, il lobbista che resta fisicamente al di fuori della sede della Camera potrà continuare a esercitare la sua azione di pressione senza venire allo scoperto: l’importante è che non varchi l’ingresso di Montecitorio.

E’ di tutta evidenza che, nel 2017, per convincere un parlamentare, consegnare un emendamento, suggerire una posizione, non è certo necessario il contatto fisico, ben potendosi utilizzare anche solo una email. Un altro aspetto discutibile è la scelta di non incidere sulle audizioni, disponendo la non applicazione di tali norme sul lobbying agli incontri richiesti dalle commissioni. Come noto, le audizioni svolte dalle commissioni quando istruiscono un certo disegno di legge sono, per lo più, informali,nel senso che i soggetti da audire sono scelti in modo estremamente discrezionale (in genere ciascun gruppo parlamentare segnala qualche esperto di proprio gradimento) e che l’incontro non viene resocontato né pubblicizzato, lasciando quindi tutto nella totale oscurità.

Purtroppo l’articolo 1 del regolamento adottato espressamente esclude che le nuove norme si applichino alle audizioni: eppure sarebbe stato più razionale prevedere che solo chi è iscritto nel registro possa essere audito, quanto meno se appartiene alle categorie di “lobbisti” professionali definiti dallo stesso articolo. E’ poi evidente che chi ha scritto le nuove norme ha in mente solo il lobbying c.d. “one-shot” ovvero quella azione di pressione che è specificatamente finalizzata a far approvare o non far approvare una singola puntuale norma. Ciò lo si ricava dal fatto che all’articolo 2 si richiede al lobbista di indicare, fin dal momento dell’iscrizione, chi intende contattare e quali azioni intenda compiere.

Viceversa è noto che il lobbying consiste anche in una attività permanente di monitoraggio a trecentosessanta gradi: ed è proprio a seguito di questo monitoraggio che ci si attiva -quando serve – a contattare il decisore pubblico. Risulta quindi difficile, se non impossibile, indicare fin da principio chi si incontrerà e cosa si andrà a fare, a meno che non si voglia inserire una descrizione molto generica (quindi inutile) e il nominativo di tutti i 630 deputati così da non rischiare di essere sanzionato. In ultimo resta privo di tracciabilità ogni profilo economico: chi si iscrive, infatti, non deve dire di quante risorse economiche dispone né se ha contribuito alla campagna elettorale di quel deputato o di quel partito.

Con l’entrata in vigore della nuova legge sul finanziamento della politica che affida tutto alla contribuzione privata, sarebbe stato utile, prezioso e coerente con le finalità della norma disporre un obbligo di trasparenza ulteriore in capo ai lobbisti. Ci sono poi ulteriori questioni, non meno rilevanti: dall’assurdità di circoscrivere l’azione fisica dei lobbisti in una saletta da cui seguire le sedute relative ai provvedimenti più rilevanti (“in sede di prima applicazione”: cioè, fino a quando?), alla previsione che se i lobbisti nella loro relazione annuale citano dei deputati questi devono essere informati e dare l’assenso, alla discriminazione – davvero incomprensibile– a favore delle organizzazioni sindacali e datoriali che hanno diritto a 4 tesserini di accesso contro le 2 riservate alle altre organizzazioni o 1 per le persone fisiche.

E tuttavia, nonostante tali perplessità, la decisione dell’Ufficio di presidenza ha una portata talmente innovativa e rivoluzionaria che i difetti di questa regolamentazione passano in secondo piano. Bisogna dare atto alla presidente della Camera, Laura Boldrini, e all’Ufficio di presidenza, di aver dato seguito a quanto avevano dichiarato un anno fa. Quando uscirono i primi comunicati stampa, in molti ricordarono l’identica dichiarazione dell’allora presidente del Senato Renato Schifani,che, il 28 febbraio 2012, portò in Consiglio di presidenza al Senato uno schema di linee guida per la redazione di un regolamento interno della rappresentanza di interessi poi mai approvato, e quelle del suo successore, Pietro Grasso, che il 19 maggio 2013 proclamava la necessità di regolamentare tale fenomeno.

Le regole adottate ora dall’Ufficio di presidenza della Camera probabilmente non sono le migliori norme possibili. Ma sono qualcosa, e in un contesto in cui le decisioni politiche sono avvolte da un velo impenetrabile potranno servire a portare un minimo di luce. Ancora troppo poco ma senz’altro meglio di niente. (Public Policy)

*Pier Luigi Petrillo è professore ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e professore di Teoria e tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli. Da sedici anni si occupa di lobbying e ha coordinato i gruppi di lavoro per la regolamentazione del lobbying istituiti sotto la presidenza del Consiglio Prodi (2006) e Letta (2012). Nel 2012, su incarico del Dipartimento delle politiche europee della presidenza del Consiglio, ha elaborato una proposta di regolamentazione del fenomeno lobbistico; nello stesso hanno ha diretto l’Unità per la trasparenza del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali gestendo il primo elenco dei lobbisti istituito a livello governativo, e ha fatto parte del gruppo di lavoro sulla regolamentazione del lobbying istituito dal ministro della Giustizia Paola Severino. Nel biennio 2013-2014 ha collaborato con l’Ocse curando il rapporto italiano sul lobbying.