Riforme, è la fine del bicameralismo perfetto?

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ROMA (Public Policy) – Le Camere esamineranno le leggi con quorum differenti a seconda della natura dei provvedimenti, ma sarà la sola Camera dei deputati a essere la titolare del rapporto di fiducia con il governo. È quanto prevede l’articolo 1 del ddl Riforme che – dopo circa una settimana dall’inizio dell’esame – è stato approvato dall’assemblea della Camera.

Tra i deputati di Forza Italia hanno votato contro Daniele Capezzone, Maurizio Bianconi, Saverio Romano, Cosimo Latronico, Pietro Laffranco in dissenso dal proprio gruppo che invece, come annunciato da Massimo Parisi, ha votato sì al primo articolo del testo.

Fine del bicameralismo perfetto – Il primo articolo della riforma costituzionale modifica l’articolo 55 della Costituzione eliminando il bicameralismo perfetto. Sarà la sola Camera dei deputati ad essere “titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo”. Al Senato della Repubblica, invece, spetterà il compito di rappresentare le istituzioni territoriali, concorrere alla funzione legislativa e partecipare alle decisioni sulle politiche dell’Unione europea.

E ancora: il Senato valuterà l’attività delle Pubbliche amministrazioni, l’attuazione delle leggi, controllerà e valuterà le politiche pubbliche, concorrerà “a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge” e “paritariamente nelle materie che concernono i diritti della famiglia e la tutela della salute”. Inoltre, il nuovo Senato non deciderà sulle leggi che consentono l’amnistia o l’indulto, ma solo la Camera avrà potestà legislativa in materia. Infine, solo la Camera potrà autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. Il nuovo Senato, invece, parteciperà alle decisioni sulle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati che riguardano l’appartenenza dell’Italia alla Ue.

Iter legislativo più veloce – Il ddl snellisce il processo legislativo, ovvero l’iter di formazione delle leggi, fissando nuovi termini e modalità per il passaggio dei provvedimenti dalla Camera al Senato. “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo – si legge – nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva”. Infine, “qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”

Il Senato potrà chiedere la modifica della legge di Stabilità con 2/3 dei voti – Il Senato potrà chiedere alla Camera di modificare la legge di Stabilità non più con voto a maggioranza assoluta ma con maggioranza dei due terzi. Per quanto riguarda, invece, le leggi che riguardano Roma capitale, il governo del territorio, la Protezione civile, l’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell’Unione europea e le leggi che riguardano i poteri delle regioni e degli enti locali il Senato potrà proporre modifiche alla Camera solo con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Saranno i presidenti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, a decidere quale procedimento verrà seguito. (Public Policy) SOR