ROMA (Public Policy) – Eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e prevenire le evasioni e le elusioni fiscali: è questo l’obiettivo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Italia e Cina, fatto a Roma il 23 marzo 2019. La scorsa settimana il ddl è stato approvato, in prima lettura, dal Senato.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, l’accordo con Pechino, “ispirato per la maggior parte al modello Ocse di Convenzione fiscale con l’accoglimento di talune disposizioni contenute nel modello Onu, costituirà un’importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all’Italia, che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina”.
Inoltre, esso “costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia”. Vediamo, dunque, i contenuti principali dell’accordo, composto da 30 articoli.
IMPOSTE
Per quanto concerne il lato delle imposte si prevede che per l’Italia il divieto di doppia imposizione riguardi Irpef, Ires e Irap mentre, per la Cina, risultano incluse l’imposta sui redditi delle persone fisiche e l’imposta sui redditi da attività d’impresa. Disciplinati anche i casi di soggetti diversi dalle persone fisiche e quelli relativi alle stabili organizzazioni.
In via generale, sui redditi immobiliari si stabilisce il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni.
Anche per quanto riguarda gli utili d’impresa si prevede che siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa stessa, riconoscendo tuttavia l’eccezione dell’imponibilità di tali redditi nello Stato della fonte solo se attribuibili ad una stabile organizzazione.
REDDITI DI CAPITALE
Come si legge nella relazione illustrativa, gli articoli 10, 11, 12 e 13 dell’accordo “prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (da dove derivano i pagamenti di tali redditi) sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi dell’Ue maggiormente comparabili all’Italia, quali Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”.
Sotto questo profilo, quindi, “gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitors europei”.
REDDITI PROFESSIONALI E LAVORO SUBORDINATO
In materia di professioni e lavoro autonomo, si prevede quale principio generale l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi, con “un’eccezione nei casi in cui il percettore abbia disponibilità di una base fissa, utilizzata per l’esercizio della professione o dell’impresa, nello Stato presso il quale presta la propria attività” o in caso di soggiorno per almeno 183 giorni in un anno nel’altro Stato.
Per quanto riguarda la tassazione sul lavoro subordinato, si prevede che sia esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, salvo che l’attività lavorativa non venga prestata nell’altro Stato, nel qual caso la potestà impositiva diviene concorrente”.
Principio generale che però viene derogato con la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri: permanenza nell’altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell’anno fiscale considerato; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Tra le altre norme di rilievo, in materia di pensioni si prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore e la regola generale per cui siano esenti da imposte le remunerazioni percepite da professori o ricercatori nello Stato in cui l’attività viene prestata per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di arrivo.
Inseriti, infine, nell’accordo anche clausole antiabuso e il principio di divieto di discriminazione.