Stop ai processi e stretta alle visite in carcere: le norme sulla giustizia

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di Sonia Ricci

ROMA (Public Policy) – Stop alle udienze, sia nei tribunali civili e penali che regionali dall’8 al 22 marzo. Dopodiché scatterà la “fase 2” in cui saranno i procuratori a decidere quali cause potranno andare avanti, tenendo conto di alcuni paletti. In questo secondo periodo potranno essere incentivate le testimoniante tramite dirette video, stop alle visite in carcere e sospensione della semilibertà. Sono misure “straordinarie” per contrastare l’emergenza Coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, contenute in uno dei decreti legge emanati nei giorni scorsi dal Governo e che sarà esaminato in prima lettura al Senato, in primis dalla commissione Giustizia.

Anche se non si esclude – come riferiscono fonti dell’Esecutivo – che le norme contenute nel decreto potrebbero confluire nel secondo dl Coronavirus, il Bis all’esame della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

Il testo prevede un intervento strutturato in due tempi: in prima battuta viene operata la sospensione, come detto, delle udienze, attività e termini processuali; quindi, cessato il periodo di sospensione generalizzata (che prevede comunque alcune eccezioni), viene consegnato ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità, previo confronto con l’autorità sanitaria e l’avvocatura, di adottare misure organizzative per mandare avanti i procedimenti. Valutando caso per caso.

Al momento, però, non è detto che il fermo processi non venga prolungato con una modifica durante l’esame parlamentare. Ma vediamo nel dettaglio i 6 articoli del provvedimento.

RINVIO GENERALIZZATO

L’inizio del decreto legge regola la prima fase dell’intervento straordinario con il rinvio generalizzato delle udienze, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (8 marzo) e il 22 marzo. Lo stop riguarda procedimenti civili e penali pendenti, con alcune eccezioni che vedremo dopo.

SOSPESA LA PRESCRIZIONE

Allo stesso tempo sono “sospesi” – dice il decreto – “tutti i termini processuali”, quindi anche la prescrizione. Nel caso in cui, però, il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso deve essere posticipato dopo il 22 marzo, ovvero dopo il periodo del blocco.

Il provvedimento prevede anche una norma di raccordo riferita ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate. Quindi la sospensione della prescrizione penale e la sospensione dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione; e la norma sullo scomputo del periodo di rinvio ai fini del calcolo dei termini di ragionevole durata del processo ai sensi della cosiddetta legge Pinto.

LA SECONDA FASE: OK UDIENZE MA CON PRECAUZIONI

Quanto alla parte del provvedimento volto a regolare una seconda fase, quella cioè in cui la decisione di far proseguire un processo o meno dipenderà dai dirigenti di tutti gli uffici giudiziari, si prevede che le misure, destinate a coprire uno spettro temporale più ampio (fino al 31 maggio 2020), siano caratterizzate da una “adeguata elasticità”, determinata dalla necessità di evitare, laddove non indispensabile e non richiesto dalla condizione sanitaria, l’interruzione dell’attività giudiziaria.

DECISIONE A PROCURATORI

Quindi viene introdotto un meccanismo che rimette ai capi degli uffici giudiziari, ovvero i procuratori – sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della Giunta della regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati – di adottare una serie di misure, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e sulla trattazione dei processi, con la finalità di introdurre norme per “contrastare” l’emergenza epidemiologica in atto e di “contenimento” degli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Insomma, potranno essere utilizzati anche strumenti da remoto, come le videoconferenze, per poter mandare avanti i processi ed evitare che molte persone entrino in contatto tra di loro. In ogni caso, l’adozione delle misure alternative dovrà essere preceduta da “un vaglio di necessità” in ragione della diffusione del contagio. I procuratori dovranno confrontarsi con l’autorità sanitaria nazionale e l’avvocatura.

Inoltre, come forma di coordinamento territoriale, viene previsto che per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure siano comunque adottate d’intesa con il presidente della corte d’appello e con il procuratore generale della corte d’appello dei rispettivi distretti.

COSA SUCCEDERA’ DOPO IL 22 MARZO

Le misure che i capi degli uffici sono autorizzati ad adottare riguardano i seguenti ambiti: innanzitutto, l’organizzazione delle attività all’interno degli uffici giudiziari, a partire dalla regolazione delle modalità di accesso agli uffici stessi e sino alla regolazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici. Per fare un esempio: si potrà ridurre l’accesso al pubblico alle udienze e le entrate potranno essere contingentate.

E ancora: i procuratori potranno mettere nero su bianco delle “linee guida vincolanti” per garantire lo svolgimento ordinato delle attività processuali in coerenza con le raccomandazioni sanitarie vigenti.

PROCESSI A PORTE CHIUSE

Non è esclusa la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche e, come detto, la trattazione anche da remoto di talune attività processuali.

PROCESSI URGENTI

Il rinvio delle udienze dopo il 31 maggio nei procedimenti civili e penali. Fatta eccezione, ad esempio, per le cause riguardanti i minori, convalide di arresti e fermi. Potrà essere deciso lo svolgimento delle udienze civili che richiedono la presenza solo degli avvocati difensori e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

ORARI DI APERTURA LIMITATI

Dopo il 22 marzo, se si deciderà di far proseguire alcune cause pendendi, potranno essere limitati gli orari di apertura al pubblico degli uffici oppure la chiusura degli uffici che non erogano servizi urgenti.

ACCESSO SERVIZI SCAGLIONATO

L’accesso ai servizi potrà avvenire, “previa prenotazione anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica”, con la convocazione “scaglionata” degli utenti a cui verranno dati orari ad personam. Insomma, si deve evitare che si creino forme di assembramento.

QUALI UDIENZE

In ogni caso, dovrà essere disposto il rinvio generalizzato delle udienze penali e civili a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con alcune eccezioni. È fatta salva una specifica valutazione di urgenza per i procedimenti. Quest’ultima, nei procedimenti civili è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; mentre nei procedimenti penali, limitatamente ai casi in cui vi sia la necessità di assumere prove indifferibili, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

ANCHE DETENUTI IN VIDEO CONFERENZA

Completano il quadro delle misure urgenti, sempre allo scopo di conseguire l’obiettivo di diminuire nella misura massima possibile ipotesi di assembramento o contatti potenzialmente diffusivi dell’epidemia: la norma dell’obbligo, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, di deposito con tale modalità degli atti e documenti; la generalizzazione della norma sulla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare, prevedendo che la stessa sia assicurata, se possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

NO VISITE CARCERI, SOLO COLLOQUI A DISTANZA

Ecco una norma che ha fatto molto discutere negli ultimi due giorni e che ha generato proteste e scontri all’interno di più di venti istituti penitenziari: viene esteso a tutta Italia, fino al 22 marzo, il divieto di visite in carcere. Vengono previsti solo colloqui a distanza con il coniuge o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati.

POSSIBILE SOSPENDERE PERMESSI E SEMILIBERTA’

Ma non solo, i decreto contiene anche una norma con cui la magistratura di sorveglianza puà sospendere, dall’8 marzo al 31 maggio, la concessione dei permessi e del regime di semilibertà.

Infine, vengono rinviate alla prima domenica e al lunedì successivo del mese di ottobre 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. (Public Policy)

@ricci_sonia