Tecno-Sabatini, cosa prevede il regolamento dopo l’ok della Corte Conti

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ROMA (Public Policy) – La Corte dei conti, a quanto si apprende da un tweet del titolare del Mise Flavio Zanonato, ha dato via libera al decreto attuativo della cosiddetta Tecno-Sabatini, ovvero il provvedimento del ministero dello Sviluppo economico e del Tesoro che attua l’art. 2 del ‘decreto del Fare’ (dl 69 del 21 giugno 2013, convertito con la legge 98 del 9 agosto 2013), sui finanziamenti e contributi a tasso agevolato rivolti alle Pmi per l’acquisto di nuovi macchinari. Ecco nel dettaglio cosa prevede il decreto:

MAX 5 ANNI, PER UN VALORE NON INFERIORE A 20MILA EURO
Massimo cinque anni, per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro: sono alcune delle caratteristiche dei finanziamenti rivolti alle Pmi per l’acquisto di nuovi macchinari, come previste nel decreto attuativo. “A fronte del finanziamento – si legge – è prevista un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al finanziamento”.

Il decreto prevede inoltre che i finanziamenti possano essere assistiti “dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento”. A parte per le imprese agricole, pesca e acquacoltura, le agevolazioni sono “cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis” (una norma Ue che prevede che gli aiuti inferiori a 200mila euro siano dispensati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea). Per le imprese agricole le agevolazioni “possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1” del Trattato Ue, ma non con aiuti de minimis.

Per le imprese di pesca e acquacoltura, invece, “le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento CE 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento CE n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007”.

FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI
I finanziamenti per i nuovi macchinari previsti dalla ‘tecno-Sabatini’ “possono coprire fino al cento per cento degli investimenti”. I finanziamenti sono concessi da banche o intermediari finanziari a valere sul plafond di 2,5 miliardi costituito presso la gestione separata della Cdp. L’erogazione, si legge nel testo, “deve essere interamente utilizzata per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali, di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo”. C’è poi la parte ‘tecno’: infatti, prosegue il testo, i finanziamenti possono riguardare anche “hardware, software e tecnologie digitali […] destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate sul territorio nazionale”.

L’IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA
Altro requisito per i finanziamenti sono gli scopi dell’implementazione tecnologica: “Creazione di una nuova unità produttiva; ampliamento di un’unità produttiva esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente; acquisizione degli attivi direttamente connessi ad un’unità produttiva nel caso in cui sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente”.

Poi il decreto attuativo specifica le modalità di avvio e gestione degli investimenti, che “devono essere avviati dopo la data della domanda”, ovvero “entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali”. Devono inoltre “essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento”.

Devono, “qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria”, essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, spese relative ai macchinari impianti e attrezzature usati, spese di funzionamento, spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Il regolamento esclude anche singoli beni di importo inferiore a 500 euro al netto dell’Iva.

I LEASING FINANZIARI
Per i leasing finanziari, il regolamento prevede che “il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore di beni all’intermediario finanziario”. L’impresa locataria “deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria”.

IL SETTORE DEI TRASPORTI
“Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo”. Dai finanziamenti previsti per gli investimenti delle Pmi sui nuovi macchinari sarebbero dunque escluse le aziende operanti nel trasporto merci su strada e aereo. (Public Policy)

GAV-LEP