ROMA (Public Policy) – L’aula della Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica del trattato di estradizione tra l’Italia e la Cina, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 e già approvato dal Senato.
Come ha spiegato nel corso della discussione generale il relatore, Mario Marazziti (PI-Cd), presidente dal 21 luglio scorso della commissione Affari sociali, il trattato sull’estradizione “è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l’azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i Paesi esterni all’area dell’Unione europea” ed è stato redatto contestualmente “ad un altro trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 64 del 29 aprile 2015″.
COSA CONTIENE IL TRATTATO
Il trattato consta di 21 articoli e, all’articolo 1, prevede l’impegno reciproco delle parti a consegnarsi persone ricercate, per dare corso ad un procedimento penale o per consentire l’esecuzione di una condanna.
L’estradizione è concessa, come stabilisce l’articolo 2, per i reati punibili con pene restrittive di almeno un anno o “quando la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua è almeno di 6 mesi”.
Un temperamento del principio generale della doppia incriminazione, cioè che l’estradizione è concessa per i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati, “è previsto per i reati di natura doganale, fiscale o finanziaria, per i quali si procede all’estradizione anche se la parte richiesta non preveda la medesima configurazione penale di tali fattispecie”.
Come ha sintetizzato ancora il relatore in aula “il trattato disciplina altresì i casi, obbligatori e facoltativi, in cui una delle due parti debba o possa negare l’estradizione, includendo, fra gli altri, i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo), quelli militari, in caso di concessione di asilo politico o ancora quando vi sia il fondato motivo di ritenere che la medesima persona possa essere punita per motivi di discriminazione”.
Marazziti ha sottolineato come si possa escludere “l’estradizione nei casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa patire, in relazione allo specifico reato, torture o altri trattamenti degradanti e inumani o, ancora, nei casi in cui l’estradizione stessa potrebbe condurre all’esecuzione di pene vietate nell’ordinamento della parte richiesta, come, ad esempio, per l’ordinamento italiano la pena capitale”.
Il trattato, poi, disciplina anche il possibile rifiuto dell’estradizione (che comunque va motivato all’altro Stato) con motivi facoltativi, ovvero se il reato è soggetto alla giurisdizione penale dello Stato richiesto in conformità con il proprio diritto interno e la persona sarà sottoposta a procedimento penale per lo stesso reato per cui è domandata l’estradizione o nel caso in cui l’estradizione non sarebbe compatibile – per la gravità del reato – con età o stato di salute della persona, e individua le autorità di ciascun Paese preposte alla trasmissione delle richieste necessarie, ovvero il ministero della Giustizia italiano e quello degli Esteri cinese.
In caso di urgenza, recita l’articolo 9, può esserci “l’arresto provvisorio della persona in attesa della richiesta di estradizione”, fatta salva la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 30 giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta.
Ancora, se l’estradizione viene concessa ci sono 40 giorni di tempo per consegnare la persona dal momento della comunicato dell’esito della richiesta. La consegna, inoltre, può essere differita in caso di conclusione di procedimento o esecuzione di una condanna per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l’estradizione.
Secondo gli accordi è anche possibile una “consegna temporanea”. Il tratto prevede, poi, la garanzia del principio di specialità in favore della persona estradata, la quale non può essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna.
Tale garanzia, però, viene meno, se lo Stato richiesto acconsente a che il richiedente proceda nei confronti della persona estradata ovvero quando la presenza della persona estradata, nel territorio dello Stato richiedente, non sia più connessa al motivo per il quale l’estradizione è stata accordata.
Infine, sono presenti norme specifiche su: consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate, transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo, spese sostenute per la procedura di estradizione e scambio informativo sull’esito del procedimento penale ovvero sull’esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all’estradizione.
Secondo gli accordi presi tra Italia e Cina il trattato sull’estradizione ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta per via diplomatica e senza pregiudizio di eventuali procedure di estradizione in corso. (Public Policy) IAC-GAV