LA LEGGE EUROPEA 2013 PREVEDE IL LIBERO ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
(Public Policy) – Roma, 15 lug – Preoccupazione
dell’Associazione nazionale guide turistiche per la legge
europea 2013. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 prevedono
infatti, come anticipato da Public Policy venerdì scorso, il
libero esercizio dell’attività nel territorio italiano delle
guide turistiche provenienti dagli Stati dell’Ue.
Il provvedimento, già approvato dal Senato, è ora all’esame
delle commissioni della Camera. L’inserimento dell’articolo
3, puntualizza una nota stampa dell’Associazione, ha origine
dal tentativo di evitare la procedura di accertamento, il
caso Eu Pilot 4277/12/Mark, (il sistema Pilot, creato nel
2008, si attiva quando si prospetta un possibile ricorso
alla procedura d’infrazione; Ndr).
Secondo l’Associazione però questa possibile procedura
d’infrazione ha un vizio d’origine perché basata su un
riferimento europeo errato: la direttiva sui ‘Servizi’, e
non quella sulle ‘Professioni’ che è quella che regola
l’attività delle guide turistiche.
“L’Angt – spiega la presidente Marcella Bagnasco – non è
stata informata dell’apertura del caso Eu Pilot dalle
autorità competenti, come avvenuto in passato, ma ne ha
appreso l’esistenza dalla stampa”. L’Angt ritiene
ingiustificata questa procedura che avrebbe dovuto essere
contestata puntualmente dal governo italiano per ragioni di
carattere tecnico ed europeo: le guide turistiche esercitano
una professione regolamentata soggetta al regime europeo del
riconoscimento dei titoli professionali fin dalla sua
istituzione.
Pertanto, in questa professione si applica, secondo
l’Associazione, la direttiva 2005/36/CE sul “Riconoscimento
delle qualifiche professionali”. “Nonostante l’invio di due
richieste di chiarimento ai responsabili di governo, non è
mai pervenuta una risposta, né si è mai saputo se e cosa il
governo abbia risposto alla Commissione europea”.
“La libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale,
da parte di professionisti provenienti da altro Stato membro –
ha spiegato Bagnasco – può essere fornita solo a condizione che
si eserciti la stessa professione nello Stato membro di
origine ed eseguita alle stesse condizioni imposte dallo
Stato ai propri cittadini, come prescrive l’articolo 57 del
Trattato Ue“.
In Europa, puntualizzano dall’Associazione, vige il
principio di sussidiarietà in materia di professioni e di
beni culturali; non spetta, dunque, alla Ue, bensì allo
Stato membro, disciplinare l’accesso e l’esercizio della
professione. “Non riteniamo che l’Italia sia obbligata a
modificare l’ambito di esercizio delle guide turistiche
abilitate nel nostro Paese per consentire a chi esercita
abitualmente in un altro Stato, in possesso di conoscenze e
competenze relative a un patrimonio culturale e ambientale
diverso dal nostro, di percorrere ed illustrare l’Italia
intera, privi di una vera conoscenza diretta di opere e
luoghi e delle dovute conoscenze e competenze”.
L’associazione inoltre richiama l’attenzione sul “danno che
i commi 1 e 2 dell’articolo 3 possono produrre
all’occupazione”, con conseguenti danni erariali e
contributivi. “Questi commi – avvisa la presidente – creano
una confusione tra guida turistica o accompagnatore
turistico, professioni dai compiti e dalle funzioni diverse,
che favorirebbe soltanto gli interessi economici di
operatori stranieri a scapito della tutela della nostra
specificità culturale, dell’economia italiana e
dell’occupazione”.(Public Policy)
SAF
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