La tutela dei cittadini Ue ‘non rappresentati’ ha un dlgs tutto suo

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ROMA (Public Policy) – Adeguare l’ordinamento nazionale alla normativa Ue sulla tutela diplomatica e consolare dei cittadini europei non rappresentati nei Paesi terzi, affinché essi siano tutelati dai nostri consolati e dalle ambasciate.

È quanto prevede, in sintesi, uno schema di dlgs che recepisce le norme delle direttiva europea 637 del 2015. Il provvedimento “dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri Paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di  smarrimento o di furto”.

Lo schema di dlgs, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di delegazione europea del 2015, si compone di 5 articoli. Ad oggi è stato incardinato al Senato e non ancora alla Camera. Il termine per le espressioni dei pareri parlamentari, affidato alle commissioni Esteri, scade il 26 novembre 2017.

L’articolo 1 modifica il dpR 18 del 1967, sull’ordinamento della Farnesina, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei consolati italiani la tutela dei cittadini Ue e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. L’obbligo di assistenza, dunque, può estendersi anche a cittadini che non siano europei, se previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali. Lo schema di decreto, poi, introduce nell’ordinamento la nozione di “cittadino europeo non rappresentato”: è il cittadino di un paese Ue che non ha rappresentanze consolari stabili in un altro paese.

È prevista la possibilità che gli uffici consolari italiani rilascino documenti di viaggio provvisori a cittadini Ue non rappresentati, per permettergli il rimpatrio, previa autorizzazione dello Stato di cui sono cittadini. Altre previsioni riguardano l’assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici. In sostanza se un ufficio consolare affronti spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate, può chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.

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IAC