Cosa prevede il dlgs sulla cooperazione di polizia Ue

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ROMA (Public Policy) – Nel momento in cui il terrorismo internazionale incalza l’Europa sempre più da vicino e la questione libica diviene ogni giorno più calda, l’esecutivo italiano presenta al Parlamento uno schema di decreto legislativo che recepisce una decisione quadro europea del 2006, per favorire (ossia standardizzare e velocizzare) lo scambio di informazioni e intelligenze tra le autorità degli Stati Ue che devono far rispettare la legge. In poche parole l’obiettivo del provvedimento è quello di rendere “più celere ed efficace la circolazione delle informazioni tra le autorità di law enforcement dei paesi membri” della Ue.

Come? Dando attuazione alla decisione presa in seno all’Ue (che era da recepire entro il 1° dicembre 2014) che “prefigura l’adozione di un modulo in cui le autorità di polizia di uno stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o intelligence direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, entro certi termini prestabiliti”. Inclusi Europol e Eurojust. É questo il ‘nocciolo’ dello schema di dlgs predisposto dall’esecutivo e che è ora all’esame delle commissioni parlamentari competenti a Palazzo Madama per un parere.

IL DECRETO NON RIGUARDA I SERVIZI SEGRETI Nella proposta che il governo ha inviato al Parlamento si definisce innanzitutto l’ambito di applicazione del provvedimento che “non riguarda gli organismi del sistema di informazione e sicurezza della Repubblica”, ovvero Dis, Aise e Aisi, né il “Reparto informazioni e sicurezza (Ris), dello Stato maggiore della difesa”. La richiesta di informazioni da parte delle autorità di polizia deve rientrare – secondo lo schema di dlgs – nel principio “di non eccedenza” e vi devono essere motivi “sufficienti e basati su elementi di fatto” volti a prevenire, indagare o individuare un reato. Ovvero “per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica”. E ancora: in generale la richiesta di informazioni è attivabile attraverso “qualsiasi canale di comunicazione” e l’utilizzazione per scopi diversi dalla richiesta originaria “è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione”.

La polizia italiana, inoltre, può rifiutare di dare comunicazioni quando queste “sono coperte da un segreto di stato o di indagine” oppure se rischiano di recare un danno alla sicurezza nazionale. E può tenere ‘segreta’ – in alcuni casi – l’identità degli informatori. Nella procedura d’urgenza, che riguarda taluni casi specifici, la comunicazione da parte dell’autorità nazionale di contrasto avviene attraverso il punto nazionale di contatto, “nel termine di otto ore”, con la proroga possibile fino a un massimo di tre giorni. Mentre le comunicazioni coperte da segrete d’indagine possono avvenire solo acquisito l’ok da parte della autorità giudiziaria competente. In tema di protezione dei dati personali, poi, lo schema di dlgs prevede che essi “possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o operazioni di intelligenze criminale” e che, in generale, valga quanto contenuto, pe le comunicazioni da parte della polizia, nel codice della privacy.

IL PARERE DELLE COMMISSIONI DI PALAZZO MADAMA Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, in sede consultiva, hanno espresso parere non ostativo, con osservazioni, sullo schema di dlgs sulla semplificazione dello scambio informazioni e intelligence tra stati membri dell’Ue (relatori Maran e Ginetti, entrambi Pd). In particolare le due commissioni chiedono, tra l’altro, di approfondire “l’opportunità di una più attenta considerazione sull’utilizzo” nel testo del dlgs “del termine ‘intelligence‘, evitando qualsiasi ambiguità o interferenza con l’attività di intelligence di competenza degli organismi nazionali di informazione e sicurezza”.

Già la commissione Politiche Ue (il 27 gennaio scorso) aveva rilevato, in sede di osservazioni, come fosse auspicabile “che la normativa introdotta con la decisione quadro, vincolante per tutti i Paesi membri, possa rappresentare un effettivo ed efficace rafforzamento della più ampia collaborazione internazionale a contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha visto di recente un fenomeno di forte recrudescenza”.(Public Policy) IAC